Responsabilità civile
RIDARE

Responsabilità sanitaria e danno da perdita di chance

La Redazione
20 Febbraio 2025

Un'anziana affetta da cardiopatia si sentiva male. I figli chiamavano gli operatori sanitari del SUEM 118 che, dopo una visita sommaria, ritenevano non fosse necessario il trasferimento in ospedale. Richiamati dopo due ore per l'aggravarsi delle condizioni della donna, la traevano in ospedale, dove moriva la mattina dopo. Per i figli, il mancato trasferimento tempestivo in ospedale impediva la somministrazione delle cure indispensabili a limitare il danno cardiaco acuto dal quale derivava la morte della donna; dunque, citavano in giudizio l’azienda sanitaria cui erano riconducibili gli operatori, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio, inteso nella duplice accezione di danno biologico a carico dei familiari superstiti e di danno parentale; sia iure hereditatis, per le gravi sofferenze fisiche patite dalla donna, percepite con estrema lucidità dalla manifestazione dell'infarto in corso sino al ricovero in ospedale, in quanto rimasta lucidamente cosciente ed agonizzante, avvertendo il sopraggiungere della propria morte. Resisteva l'azienda, asserendo che qualsiasi eventuale condotta omissiva del personale medico non avrebbe potuto scongiurare l'exitus, essendo l'infarto miocardico acuto, statisticamente, gravato da significativa elevata mortalità.

Secondo il Tribunale di merito, la condotta colposa dei sanitari della struttura convenuta, nel ritardo diagnostico e nella riduzione delle possibilità di sopravvivenza dell'anziana risultava, nel caso di specie, dalle conclusioni della CTU, secondo cui, nello scenario più favorevole, l'aumento delle chance di sopravvivenza sarebbe stato quantificabile intorno al 3%, facendo riferimento alle percentuali di sopravvivenza emerse da studi che hanno esaminato casi di shock cardiogeno rivascolarizzati in pazienti di età superiore a settantacinque anni. La CTU riteneva, infatti, che la paziente, se fosse stata trasportata al pronto soccorso immediatamente dopo la prima visita, sarebbe stata sottoposta a visita cardiologica e ad elettrocardiogramma due ore e quindici minuti prima rispetto all'orario effettivo, comportando la diagnosi di STEMI in anticipo. Quindi, seppur non fosse possibile attribuire un nesso causale certo e diretto tra il ritardo diagnostico - attribuibile alla condotta dei sanitari del 118 - ed il successivo decesso della paziente ed escludere un esito infausto, le chances di sopravvivenza erano diminuite in conseguenza della condotta dei medici. L'errore medico era da attribuire, dunque, ad imperizia, incompletezza nelle indagini cliniche e strumentali e nella errata valutazione dei sanitari del 118 di non trasferire la donna al PS al loro primo intervento. Quindi, il danno patito doveva essere inteso come perdita di possibilità di sopravvivenza che sarebbero spettate alla de cuius nel caso di diagnosi precoce, ossia di chance di maggiore sopravvivenza. Il Tribunale richiamava l'elaborazione giurisprudenziale del concetto di chance, a partire dalla sentenza Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 1985, n. 6506, secondo cui la chance consiste non in una mera aspettativa di fatto, bensì, in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. La sua perdita, ossia la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile, la cui sussistenza risulti provata, configura un danno concreto ed attuale. Inoltre la chance, per definizione, è mera possibilità, per cui il nesso causale della perdita di tale occasione rispetto alla condotta riferita al responsabile va accertato prescindendo dalla maggiore o minore idoneità della chance stessa a realizzare il risultato sperato, ma considerandola come un bene oggetto di un diritto attuale e diverso dal diritto alla salute. Per poter accedere alla soglia della risarcibilità, la possibilità favorevole, seppure incerta, deve presentarsi come seria ed apprezzabile.

Secondo il giudice di merito, nel caso di specie, i sanitari del 118, con il loro comportamento, avevano privato la donna della speranza di poter rallentare il percorso evolutivo - degenerativo della malattia.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale riteneva dunque provato il pregiudizio patito dagli odierni attori, iure proprio, per la perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale con la loro madre non convivente, mentre rigettava tutte le altre richieste risarcitorie.

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