Ammissibile la domanda riconvenzionale di ambo le parti per un rapporto di conto corrente chiuso con richiesta di rientro

Studio Mascellaro Fanelli
19 Febbraio 2025

Il Tribunale di Locri ha emesso la sentenza n. 52/2025 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari teso alla dichiarazione invalidità e nullità parziale di un contratto di conto corrente promosso dal correntista-attore avente ad oggetto un contratto di conto corrente contestato per violazione del taso soglia pattuito in contratto.

Nel contenzioso relativo a un rapporto di conto corrente chiuso con richiesta di rientro, le parti sono state ammesse nella propria domanda riconvenzionale. Nei giudizi di accertamento negativo, grava sul correntista l'onere di provare l'illegittimità delle clausole contrattuali da cui deriverebbero indebiti richiesti in restituzione e sulla banca convenuta provare la legittimità della propria domanda formalizzata.

In caso di mancanza parziale degli estratti conto la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi.

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