Autonomia della delibera comunale di determinazione della tariffa sui rifiuti
21 Febbraio 2025
Le società ricorrenti, in qualità di gestore di aree coperte e/o scoperte adibite a uso autorimessa o parcheggio a raso, impugnavano, chiedendone l'annullamento, la delibera del Consiglio Comunale che aveva determinato le misure della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2014. L'amministrazione comunale eccepiva, tra le altre, la tardività del gravame in quanto la previsione di cui alla delibera impugnata replicava pedissequamente quella di un'altra delibera. Tanto premesso, il collegio ha evidenziato che i singoli comuni provvedono annualmente a deliberare le singole tariffe rifiuti e quindi a rinnovare, anche in termini di possibili lesività, le decisioni a tal fine singolarmente intraprese. Conseguentemente, il collegio ha rilevato che la tariffa oggetto di impugnativa era stata determinata con successiva delibera non oggetto di annullamento. Invero, come statuito anche dalla sezione tributaria della Corte di cassazione (ordinanza del 14 maggio 2024, n. 13329), l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente “ripetitive” degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente, per cui deve escludersi sia l'operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sulla base di tale presupposto (cfr. anche Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2018, n. 29675; 23 maggio 2019, n. 14039). |