Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Verifica dei presupposti per autorizzare finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata: la posizione del Tribunale di Parma

La Redazione
25 Febbraio 2025

Con ricorso ex art. 22, comma 1, lett. a), c.c.i.i. una società ha chiesto al Tribunale di autorizzare, ai fini del riconoscimento della prededuzione, la sottoscrizione di un accordo con diversi istituti bancari per la riattivazione delle rispettive linee di credito sospese, in modo da garantire la continuità aziendale.

Il progetto di risanamento, ha precisato la società, ha come presupposto essenziale la continuità aziendale, per la quale l'acquisizione dei finanziamenti prededucibili risulta di “urgentissima necessità”.

Il tribunale ricorda, tra l'altro, che:

  • la ratio della disposizione ex art. 22, comma 1, lett. a) c.c.i.i. è quella di incentivare il finanziamento dell'impresa in condizioni di squilibrio economico e finanziario «con una sorta di prenotazione della prededuzione in funzione di un eventuale contesto concorsuale»
  • «l'autorizzazione del tribunale presuppone una preliminare verifica della funzionalità del finanziamento rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori;
  • la nuova finanza può avere qualsiasi forma, compresa l'emissione di garanzie, ovvero l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese, e da intendersi, con riferimento al risultato economico, come qualsiasi volontario apporto economico che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.

Ciò appurato, si afferma che, in assenza di una definizione di finanziamento, e richiamato l'art 10 del decreto dirigenziale 28 settembre 2021 emesso ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 118/2021 come aggiornato dal decreto 21 marzo 2023, detti requisiti possono ritenersi sussistenti ove la nuova finanza: i) consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla continuità aziendale e la maturazione di ulteriori perdite; ii) risponda all'interesse del ceto creditorio all'esito di un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori nello scenario liquidatorio-concorsuale; iii) possa ragionevolmente ritenersi idonea al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell'art. 12 c.c.i.i.

In definitiva:

«La valutazione del giudice nell'accogliere o rigettare l'istanza ex art. 22 comma I lett a) deve allora entrare nel merito non solo della scelta gestoria dell'imprenditore tradotta nell'atto di cui è concretamente chiesta l'autorizzazione, (…), ma anche nella prospettiva del progetto di risanamento in cui la stessa è collocata, di talché il suddetto requisito può dirsi sussistente laddove il finanziamento venga erogato con modalità lecite, non si traduca in un'alterazione dell'ordine legale delle cause di prelazione, risponda, in prima analisi, all'interesse del ceto creditorio, attraverso un giudizio prognostico incentrato sulla comparazione tra due scenari connotati dal compimento o dal mancato compimento dell'atto da autorizzare, e sia possibile altresì verificare le modalità di soddisfazione dei creditori con riguardo al progetto o al percorso di risanamento che il debitore intende intraprendere che deve pertanto essere delineato nelle concrete modalità operative (con indicazione dello stato di avanzamento delle trattative in atto, delle modalità della ristrutturazione dell'esposizione debitoria e del grado di consenso dei creditori su quest'ultima); l'operazione può essere autorizzata ove, superato un preliminare vaglio di ammissibilità, risulti coerente con il piano delineato per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'imprenditore e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all'esito delle trattative e possa ragionevolmente formularsi (o rinnovarsi) una prognosi di successo del piano di risanamento ( eventualmente già oggetto di positivo riscontro in sede di conferma delle 4 misure protettive) avuto riguardo alla sostenibilità ed alla funzionalità del finanziamento richiesto con le delineate prospettive di superamento della crisi».

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