La procura sostanziale nel procedimento di mediazione

Lorenzo Balestra
26 Febbraio 2025

Quale forma deve avere la procura speciale “sostanziale” per la partecipazione in mediazione obbligatoria del procuratore speciale in sostituzione della parte personalmente?

Il problema si è sempre posto ove, nella pratica professionale, si assiste sovente ad una difficoltà della parte a presenziare personalmente a causa delle forti tensioni che spesso si verificano in sede di mediazione.

Si è, allora, fatto ricorso alla procura che potesse fornire il legale di quei poteri sostanziali al fine di pervenire ad un accordo.

Tale eventualità, se prevista anche nella normativa di riferimento (il d.lgs. n. 28/2010), non è mai stata espressamente regolamentata; soprattutto non è stato mai chiarito dal legislatore quale fosse la forma con la quale dovesse esser rilasciata la procura c.d. sostanziale: se fosse o meno necessario l'utilizzo della forma notarile.

Dal canto suo la giurisprudenza si è diretta, sempre più, verso un orientamento liberale ormai consolidatosi nelle più recenti pronunce della Cassazione (ex multis: Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2022, n. 13029, Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2019, n. 18068 e Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473) e nelle più recenti sentenze di merito: Trib. Milano, 6 ottobre 2023, n. 7689, per il quale «In materia di mediazione obbligatoria, la procura speciale sostanziale rilasciata all'avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte. Tale procura speciale e sostanziale non è necessariamente soggetta a vincoli di formalità, in applicazione del principio generale espresso dell'art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere) nonché dall'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”)».

Sul punto è intervenuto il d.lgs. n. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, ponendo fine alla diatriba interpretativa, il quale, modificando l'art. 8, d.lgs. n. 28/2010, ha introdotto il comma 4-bis che così reca: «La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura».

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