Procedimento ex art. 700 c.p.c. per cure dell’invalido all’estero: la giurisdizione è del giudice ordinario

La Redazione
26 Febbraio 2025

In caso di ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego da parte dell’ente amministrativo ad autorizzare le cure di un invalido gravemente malato in centri di altissima specializzazione all’estero, la giurisdizione è del giudice amministrativo o del giudice ordinario?

Tizio adiva il Tribunale di Roma per ottenere in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. l'accesso del figlio - invalido al 100% e affetto da diparesi spastica – epilessia con paralisi cerebrale - a cure di altissima specializzazione presso una struttura estera. Assumeva che il figlio, dapprima autorizzato alle prestazioni estere in centri di altissima specializzazione dalla ASL dove risiedeva, a seguito di provvedimenti del Tribunale di Lecce aveva ottenuto, dal 2018 in poi, solo l'autorizzazione a trattamenti presso centri italiani, con esiti insoddisfacenti. Dopo molteplici dinieghi della ASL, il padre si rivolgeva al Tribunale di Roma. Il giudice investito del procedimento cautelare rigettava il ricorso accogliendo l'eccezione della ASL di declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente allora proponeva regolamento di giurisdizione.

Le Sezioni Unite dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario: in tal senso, richiamavano Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2867, secondo cui, in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute da cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione esteri per prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, sia nel caso siano addotte circostanze di particolare gravità e urgenza sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata richiesta e sia stata illegittimamente negata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché viene in gioco il fondamentale diritto alla salute, diritto soggettivo non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla PA in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni.

Nel caso di specie, continuavano le Sezioni Unite, benché non fosse stato richiesto il rimborso delle spese affrontate, bensì l'annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuarle, vale lo stesso principio, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Resta peraltro salva la possibilità per il giudice ordinario, innanzi al quale le parti vanno rimesse, di interpretare la domanda nel senso che in essa sia compresa la declaratoria del diritto ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le cure all'estero sulla base di valutazioni non discrezionali, ma meramente tecniche, attribuite, in materia, alla PA.

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