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Copia informale del testamento olografo e ipotesi di revoca

La Redazione
26 Febbraio 2025

Il mancato disconoscimento della conformità all'originale di una copia informale del testamento olografo diventa significativo solo dopo aver superato la presunzione di revoca.

La vicenda origina da un notaio, che dichiarava di aver perduto l'originale consegnatagli dal defunto, ma ancora esistente nel 2015 quando si era recato presso l'abitazione dello stesso, che gli aveva consegnato un codicillo integrativo, scheda testamentaria identica alla fotocopia che era stata in seguito oggetto di pubblicazione prima dell'introduzione della causa, e alla quale il codicillo faceva riferimento.

Nei gradi di merito, si è rilevato che l'irreperibilità di un testamento olografo, provata tramite la produzione di una copia informale, equivale alla sua distruzione e genera una presunzione di revoca, non scalfita dall'omesso disconoscimento della conformità all'originale.

Conseguentemente un erede proponeva ricorso per cassazione, ritenendo che un testamento olografo distrutto si considera revocato, a meno che si provi il contrario.

La Corte di cassazione ha chiarito che i requisiti dell'autografia e della data dell'olografo non possono essere sostituiti da un'attestazione di conformità della copia all'originale presumibilmente proveniente dal testatore.

Inoltre, i codicilli integrativi, sebbene autentici, non forniscono prove specifiche sull'esistenza e sul successivo smarrimento di un testamento conforme alla copia soggetta a pubblicazione notarile.

La Corte d'Appello ha considerato le dichiarazioni del notaio come confessioni, accettando lo smarrimento del testamento che aveva portato con sé presso l'abitazione del testatore e inserito in un fascicolo poi smarrito accidentalmente. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che tali dichiarazioni non costituiscono confessioni o prove legali riguardo all'esistenza dell'originale del testamento alla data della visita del notaio presso l'abitazione del testatore e alla conformità di quell'originale alla copia pubblicata successivamente.

Le dichiarazioni del notaio non hanno valore di confessione o prova legale in relazione alla domanda di nullità dell'olografo in copia, avanzata dagli eredi legittimi contro i beneficiari del testamento.

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