Legato

09 Aprile 2018

Il codice civile non fornisce una precisa definizione del legato, ma, all'art. 588 c.c., distingue tra disposizioni a titolo universale, le quali comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore e attribuiscono la qualità di erede, e disposizioni a titolo particolare che conferiscono la qualità di legatario: sicché si può in prima approssimazione affermare che il legato è una disposizione «a titolo particolare» mediante la quale il testatore attribuisce al legatario particolari diritti a causa di morte.
Inquadramento

Il codice civile non fornisce una precisa definizione del legato, ma, all'art. 588 c.c., distingue tra disposizioni a titolo universale, le quali comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore e attribuiscono la qualità di erede, e disposizioni a titolo particolare che conferiscono la qualità di legatario: sicché si può in prima approssimazione affermare che il legato è una disposizione «a titolo particolare» mediante la quale il testatore attribuisce al legatario particolari diritti a causa di morte. È altresì ricorrente l'affermazione secondo cui l'istituzione di erede dà luogo ad un fenomeno di successione a titolo universale (affermazione, questa, senz'altro esatta), mentre il legato comporta una successione a titolo particolare, in singulas res: il che è tuttavia vero per i legati di specie (concernenti ad un dipresso beni determinati appartenenti al de cuius), i quali determinano il subentro del legatario al testatore nella relazione col bene e, così, realizzano un congegno di successione a titolo particolare, ma non è altrettanto vero per i legati obbligatori (legato di cosa generica, legato di alimenti, legato di rendita vitalizia, legato di contratto, legato di cosa non appartenente al de cuius, legato di liberazione di debito, ecc.), che determinano il sorgere di un nuovo rapporto obbligatorio non contenuto, al momento della disposizione, nel patrimonio del de cuius. Ormai abbandonata, viceversa, è l'opinione che ravvisa nel legato un'attribuzione qualificabile in termini di liberalità a favore dell'onorato, secondo la formula risalente alla tradizione legatum est donatio testamento relicta (il legato è una donazione lasciata per testamento); infatti, sebbene nel legato emerga effettivamente il tratto dello spirito di liberalità del testatore, tale aspetto non costituisce elemento caratterizzante della figura, giacché vi sono alcuni casi in cui esso può mancare, come nell'ipotesi del legato in sostituzione di legittima, attraverso il quale il testatore, per così dire, dà con una mano, ma leva con l'altra, ovvero nel legato gravato da modus, quando questo valga ad esaurire l'intero valore della cosa legata (Cass. civ., 30 luglio 2007, n. 16846; Cass. civ., 28 gennaio 1983, n. 812).

A fronte dell'istituzione di erede, che risponde ad un'esigenza anche pubblicistica, quale quella di assicurare la continuità dei rapporti giuridici facenti capo al defunto, il legato rappresenta strumento in cui (quantunque l'ordinamento contempli anche legati ex lege) prevale l'aspetto dell'autonomia testamentaria, per la sua attitudine ad essere modellato in funzione del soddisfacimento degli scopi che il testatore si prefigge: di qui, accanto ai legati tipici disciplinati dal codice civile, in relazione alle figure maggiormente diffuse, si sono affermate fattispecie di legati atipici, mediante i quali possono ad esempio imporsi rendite o vitalizi, costituirsi diritti di prelazione, trasferirsi beni produttivi, ecc., finalità altrimenti perseguite attraverso atti inter vivos, che devono però sempre cimentarsi con il fondamentale divieto dei patti successori stabilito dall'art. 458 c.c..

Caratteri generali del legato

Il legato ha natura di atto unilaterale e unipersonale (stante non soltanto il divieto di patti successori, ex art. 458 c.c., ma anche quello di testamento congiuntivo o reciproco, ex art. 589 c.c., nonché la previsione di nullità della condizione di reciprocità, ex art. 635 c.c.), non ricettizio, personalissimo (non essendo ammessa la rappresentanza), a titolo gratuito (che non vuol dire sia necessariamente, come si è detto, un atto di liberalità), a causa di morte e perciò adottato mediante il testamento, sicché esso deve essere rivestito delle forme testamentarie (artt. 601 ss. c.c.), e come tale sempre revocabile (art. 587 c.c.) e si perfeziona sin dal momento della sua redazione, non essendo la morte requisito della sua perfezione, ma della sua efficacia.

Legato e istituzione di erede

Definito il legato come «l'attribuzione mortis causa, immediatamente operativa, di diritti di credito o reali, la cui portata rimane esclusivamente limitata ai singoli diritti considerati» (A. Giordano Mondello, Legato (dir civ.), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 727; B. Biondi, Legato (dir. rom.), in Noviss. dig. it., IX, Torino, 1963, 601), occorre rammentare che anche l'istituzione di erede può consistere nell'attribuzione di beni determinati, i quali, quando assegnati come quota del patrimonio, realizzano nondimeno una disposizione a titolo universale (istitutio ex re certa, art. 588, comma 2, c.c.; da ult. sull'interpretazione a posteriori del testamento ai fini della qualificazione di una disposizione come istituzione di erede o legato v. Cass. civ., 6 ottobre 2017, n.23393).

A differenza dell'istituzione di erede, che può comportare la successione di quest'ultimo nei soli debiti del defunto, il legato, nella sua connotazione di attribuzione a titolo particolare, non comporta mai l'assunzione da parte del legatario di una posizione debitoria suscettibile di riflettersi sul suo patrimonio, essendo il legatario tenuto all'adempimento degli eventuali debiti o oneri soltanto «entro i limiti del valore della cosa legata» (art. 671 c.c.). In breve, l'erede è in ogni caso successore a titolo universale, subentrando pro quota in tutti rapporti (trasmissibili) attivi e passivi; il legatario invece è normalmente, ma può anche non essere, successore a titolo particolare in singoli determinati rapporti attivi.

Con ciò si spiega la fondamentale distinzione nell'assetto disciplinare dell'eredità, che si acquista soltanto con l'accettazione (art. 459 c.c.), e del legato, che si acquista invece automaticamente, «senza bisogno di accettazione» (art. 649 c.c.), fatta salva la facoltà di rinuncia. A tal riguardo occorre sottolineare che l'automaticità dell'acquisto trova riscontro, in giurisprudenza, nell'affermazione secondo cui i comportamenti concludenti implicanti la volontà di conservare il legato assumono soltanto «valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale» (Cass.civ., 16 maggio 2007, n. 11288). Si segnala che l'acquisto del legato è soggetto a trascrizione secondo l'art. 2648, comma 1, c.c..

Il legato si connota, inoltre, per la sua autonomia rispetto all'istituzione di erede, sicché le vicende di questa non incidono automaticamente su quello. Ed infatti l'erede che sia anche legatario può acquistare il legato anche se rinuncia all'eredità (art. 521, comma 2, c.c.). Ne discende che l'eventuale invalidità della istituzione di erede non si trasmette, di per sé, al legato.

Mentre l'erede subentra senza soluzione di continuità, automaticamente, nel possesso del de cuius, ex art. 1146, comma 1, c.c. il legatario, ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c. può unire il proprio possesso al possesso del suo datore, ossia del defunto (Cass. civ., 26 ottobre 2011, n. 22348; Cass. civ., 12 settembre 2000, n. 12034), senza tuttavia subentrare ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto: al contrario occorre che il legatario eserciti il potere di fatto sulla cosa, non essendo sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il semplice diritto a possedere (Cass. civ., 24 gennaio 2000, n. 742).

In caso di istituzione di erede non è ammissibile l'apposizione di termine, iniziale o finale, ex art. 637 c.c., in ossequio alla tradizionale regola semel heres semper heres. Al contrario, proprio movendo dall'art. 637 c.c., si ritiene ammissibile l'apposizione di un termine al legato, ad esempio a partire dalla maggiore età dell'onorato, ovvero fini al raggiungimento di una determinata età del medesimo.

Legato e modus testamentario

Il modus consiste in un peso imposto ai negozi di liberalità ed ha natura di vera e propria obbligazione posta a carico dell'onerato: nasce di qui l'esigenza di distinguerlo dal legato. Dalla distinzione, poi, derivano importanti conseguenze applicative, prima tra le quali quella secondo cui la proprietà del bene oggetto del legato (nell'ipotesi di legato di specie di cosa appartenente al de cuius) si acquista dal legatario sin dal momento dell'apertura della successione, mentre la proprietà del bene oggetto del modus si acquista al momento del suo adempimento da parte dell'onerato. Ebbene, sulla distinzione tra legato e modus Suprema Corte ritiene in prevalenza che il legato sia un negozio giuridico mortis causa a sé stante, mentre il modus sia solo un elemento accidentale dei negozi giuridici a titolo gratuito. Si afferma cioè che il legato, tanto di specie che di genere, è una autonoma e diretta assegnazione di beni a favore del legatario: il modus, invece, è una liberalità indiretta, che si consegue dall'onorato attraverso la obbligazione o un determinato comportamento imposto all'onerato. Il legato è una detrazione di beni dall'asse ereditario, mentre il modus può anche non importare una detrazione di beni; comunque rappresenta soltanto un'obbligazione personale a carico dell'onerato. Il legatario è un successore del testatore; l'onorato col modus è invece un avente causa dell'onerato (Cass. civ., 13 giugno 1950, n. 1498; Cass. civ., 5 novembre 1955, n. 3597; Cass. civ., 21 maggio 1958, n. 1706; Cass. civ., 31 ottobre 1958, n. 3580; Cass. civ., 5 marzo 1959, n. 629; Cass. civ., 10 agosto 1963, n. 2278; Cass. civ., 16 gennaio 1975, n. 168; Cass. civ., 26 gennaio 1981, n. 576; Cass. civ., 28 novembre 1984, n. 6194).

Secondo altro indirizzo, invece, la distinzione deve tener conto della volontà del testatore, il quale potrebbe essersi raffigurato un'immediata attribuzione del diritto al legatario ovvero una mediata attribuzione di esso al beneficiario del modus. Perciò si è affermato il principio in forza del quale, in tema di successione testamentaria, sussiste l'ipotesi del legato se il vantaggio del terzo è stato direttamente considerato dal testatore come scopo della sua disposizione, e si ha invece onere modale qualora il vantaggio del terzo non costituisca la mira diretta del de cuius (Cass. civ., 13 marzo 1970, n. 645; Cass. civ., 5 marzo 1959, n. 629).

Secondo altri, la differenza tra legato e modus può porsi esclusivamente in relazione al soggetto il cui interesse è stato preso di mira dal testatore. Nel legato il beneficiato è sempre una persona determinata, ed è permessa una limitata determinabilità dall'art. 631 c.c.. Nel modus, invece, gli interessi che il testatore intende soddisfare possono appartenere a categorie di persone solo genericamente determinate, ad es. i poveri di un quartiere; o possono appartenere allo stesso onerato; o possono consistere in interessi (morali) dello stesso testatore, o di altra persona defunta (M. Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 895).

Alla luce di questa impostazione, la quale individua un criterio operativamente utilizzabile, se il destinatario della disposizione è determinato o determinabile, ai sensi dell'art. 631 c.c., si è in presenza di un legato; se, invece, l'interesse considerato dal testatore è rivolto a favore di un gruppo generico o comunque indeterminato di beneficiari si è in presenza di un modus. Tale soluzione è stata accolta anche dalla Suprema Corte, la quale ha riconosciuto l'esattezza del ragionamento di una Corte di merito che aveva qualificato una clausola testamentaria come sublegato e non come onere (si trattava del legato di due poderi con l'obbligo, imposto alla legataria, di provvedere al mantenimento e all'educazione di una congiunta in un collegio) stante la diretta attribuzione patrimoniale a favore della beneficiaria» (Cass. civ., 5 agosto 1987, n. 6727).

Oggetto del legato

Tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica può essere oggetto di legato, in ossequio alla regola generale dettata dall'art. 1174 c.c. (G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 520). Si è sostenuto che oggetto del legato possono essere anche beni di valore anche soltanto morale, quali lettere, carte di famiglia e simili (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1957, 612). Si è replicato il requisito della patrimonialità della prestazione oggetto del legato si desume dagli artt. 587 e 588 c.c. (E. Perego, I legati, in Tratt. Rescigno, Torino, 1982, 202).

L'oggetto del legato deve essere, alla stregua dell'art. 1346 c.c. (applicabile anche nella materia in esame) possibile, lecito, determinato o determinabile.

La possibilità attiene per un verso all'esistenza effettiva del diritto oggetto del legato, per altro verso alla giuridica configurabilità di un legato con un diritto come oggetto specifico, sicché, sotto questo secondo aspetto, non è ad esempio pensabile un legato di ipoteca costituita per testamento, tenuto conto dello specifico divieto dettato dall'art. 2821, comma 2, c.c., ovvero un legato concernente un bene demaniale, trattandosi di bene incommerciabile.

Per la liceità occorre che il legato non sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Non può ad esempio essere oggetto di legato il diritto di usufrutto già esistente nel patrimonio del de cuius, stante la previsione dell'art. 979 c.c. secondo cui la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario. Una previsione in tal senso sarebbe comunque non nulla ma priva di efficacia e non incidente sulla validità del testamento, salvo che il legato non sia l'unica disposizione o quella determinante per il testamento e che ciò risulti dallo stesso.

L'oggetto del legato è infine determinato qualora sia stato identificato dal testatore in modo non equivoco, mentre è determinabile ove sia individuabile mediante i criteri prestabiliti indicati nel testamento (v. L. Genghini, C. Carbone, Le successioni per causa di morte, II, Padova, 2012,1419; Cass.civ., 6 marzo 1992, n. 2708, ha giudicato determinabile il legato di somma ricavato dalla vendita di un immobile «alle migliori condizioni auspicabili»).

È nulla la disposizione che rimetta al mero arbitrio del terzo o dell'onerato la determinazione dell'oggetto del legato, ex art. 632, comma 1, c.c.. È tuttavia valida la disposizione rimessa al prudente arbitrio altrui, ex art. 632, comma 1, c.c., quella del legato remuneratorio, ex art. 632, comma 2, c.c., del legato generico, ex art. 653 c.c., e del legato alternativo, ex art. 665 c.c. (L. Genghini, C. Carbone, Op. cit., 1419).

Classificazione dei legati

I legati si distinguono:

-) in «tipici» e «atipici»: i primi sono contemplati dalla disciplina codicistica, gli altri (talora qualificati come innominati, a sottolinearne l'omogeneità strutturale e funzionale con i legati «tipici»: L. Genghini, C. Carbone, Op. cit., 1416) non previsti da essa, ma pur soggetti alle regole generali ivi dettate nella materia dei legati;

-) in legati di specie e legati di genere, i primi aventi ad oggetto una cosa o un diritto determinati, appartenenti al testatore (art. 649, comma 2, c.c.), gli altri concernenti cose determinate solo nel genere anche se assenti dal patrimonio del testatore sia al tempo del testamento che a quello dell'apertura della successione (art. 653 c.c.);

-) in legati traslativi, obbligatori e rinunciativi o liberatori; i legati traslativi (anzitutto i legati di specie) determinano ipso iure l'acquisto al patrimonio del legatario del bene o diritto oggetto di essi; alla categoria vanno altresì ricondotti i legati costitutivi, aventi ad oggetto per l'appunto la costituzione di diritti reali (si pensi alla costituzione della servitù per testamento ex art. 1058 c.c.) o di diritti di credito per il tramite della disposizione testamentaria; ciò non esclude, naturalmente, che i legati traslativi (come quelli obbligatori di cui subito si dirà) diano altresì luogo al sorgere di obbligazioni, quale quella gravante sull'onerato di consegnare al legatario la cosa legata ex art. 649, comma 3, c.c.; i legati obbligatori, viceversa, non comportano ex se l'acquisto del bene o del diritto in capo al legatario, ma danno luogo alla costituzione di un'obbligazione a carico dell'onerato e in favore del legatario e, in altri termini, comportano il sorgere di un diritto di credito spettante a quest'ultimo; legati obbligatori, occorre aggiungere, non sono espressamente previsti dal codice civile, che, tuttavia, vi si riferisce implicitamente all'art. 649 c.c., laddove, nel menzionare il legato di cosa o altro diritto appartenente al testatore, ammette a contrario il legato di cosa o altro diritto non appartenente al medesimo, e che, d'altro canto, disciplina espressamente singole ipotesi di legati obbligatori, quale il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.), il legato di cosa solo in parte del testatore (art. 652 c.c.), il legato di genere (art. 653 c.c.) ecc., tipici nella struttura atipici nel contenuto; i legati rinunciativi o con effetti liberatori danno luogo alla liberazione del legatario di un obbligo, come nel caso del legato di rimessione di debito.

Legati di specie e di genere

L'art. 653 c.c. disciplina il legato di cose determinate solo nel genere. Esso si contrappone al legato di specie che ha invece ad oggetto una cosa determinata. Mentre il legato di specie ha natura reale e, cioè, comporta automaticamente l'acquisto della cosa legata da parte del legatario, il legato di genere ha efficacia obbligatoria, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1378 c.c.: la proprietà della cosa si trasferisce con la specificazione. Detto legato dà dunque luogo al sorgere di un'obbligazione di cui sono parti l'erede dal lato passivo ed il legatario da quello attivo. Il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se le cose legate siano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione, quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della morte (Cass. civ., 22 giugno 1995, n. 7082).

Il genere cui la cosa legata appartiene deve essere sufficientemente specificato dal momento che, se così non fosse, si verificherebbe la nullità prevista dall'art. 632 c.c. (G. Azzariti, Op. cit., 544).

In ordine alla sufficiente determinazione della cosa generica, la Cassazione ha affermato che l'art. 1346 c.c., ancorché dettato in materia di contratti, deve ritenersi applicabile per la sua portata generale ad ogni tipo di negozio, inter vivos o mortis causa relativamente ai requisiti dell'oggetto. Pertanto è valido il legato di somme di danaro non direttamente determinate dal testatore, ma determinabili in base a criteri dettati nel testamento dal testatore medesimo (Cass. civ., 6 marzo 1992, n. 2708).

È stato per converso affermato che la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura, non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del de cuius di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento (Cass. civ., 6 giugno 2013, n. 14358).

Legato di contratto

Occorre accennare, stante il rilievo dell'istituto nell'ambito dei legati obbligatori, al legato di contratto, ossia alla disposizione con cui si impone all'onerato di stipulare con un determinato soggetto, che diviene quindi legatario (A. Giordano Mondello, Op. cit., 743). Attraverso il legato di contratto sorge a favore del beneficiario un diritto di credito nei confronti dell'onerato, avente ad oggetto il diritto alla stipulazione del contratto oggetto di legato. Attesa l'analogia tra tale figura e quella del preliminare, si ritiene che il legato di contratto sia suscettibile di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 2932 c.c. (G. Bonilini, Il legato, in Tratt. Bonilini, II, Milano 2010, 493).

Si afferma tuttavia che l'ammissibilità del legato di contratto trovi un limite (oltre che, ovviamente, nelle norme imperative) nell'intuitus personae, nel senso che l'onerato non può essere obbligato contro la sua volontà alla stipulazione di un contratto per il quale assumano rilievo decisivo le qualità personali del contraente (ad es.: contratti di prestazione d'opera, di mandato etc.).

In giurisprudenza, nella materia, è stato affermato che l'onere per gli eredi, in caso di vendita di uno specifico bene compreso nella massa ereditaria, di trasferire lo stesso a un determinato soggetto indicato dal testatore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico, né con alcuna norma di legge riguardante i poteri di disposizione del testatore, né in particolare con il divieto pattizio di alienazione a norma dell'art. 1379 c.c., e comporta la costituzione in favore del designato di un diritto di prelazione azionabile — in caso d'inosservanza — ai termini dell'art. 648 c.c. (Cass. civ., 8 febbraio 1986, n. 802). Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione in un testamento di un onere modale, peraltro, non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma consente soltanto, nell'ipotesi di inadempimento del modus, i rimedi di cui all'art. 648 c.c. ed il risarcimento del danno (Cass. civ., 7 novembre 2013, n. 25052). Così, ad esempio, contenuto di un legato può essere anche l'obbligo imposto dal testatore all'erede o ad altro legatario di stipulare un contratto di locazione (Cass. civ., 15 giugno 1963, n. 1598). Ed ancora, l'oggetto del legato può riguardare la costituzione ex novo del rapporto di lavoro oppure il mantenimento in servizio di un soggetto già alle dipendenze dell'onerato (Cass. civ., S.U., 5 luglio 1994, n. 6333).

La rinunzia al legato

La rinunzia presuppone la già intervenuta apertura della successione: una rinunzia effettuata prima di quel momento costituirebbe violazione del divieto dei patti successori previsto dall'art. 458 c.c..

Le formalità della rinuncia al legato non sono disciplinate, sicché si ritiene debba farsi applicazione, sia pur nei limiti della compatibilità, della disciplina dettata per la rinuncia all'eredità.

La giurisprudenza ammette in linea di principio la rinunzia per facta concludentia, quando il legatario ponga in essere un atto univocamente significativo in tal senso, come si desume dalla massima secondo cui la rinuncia tacita al legato è rettamente esclusa dal Giudice di merito nell'ipotesi in cui il legatario, indicato come esecutore testamentario nel testamento pubblicato subito dopo l'apertura della successione e nominato legatario fiduciario con un codicillo pubblicato solo nel corso del giudizio, abbia riscosso i redditi dei beni oggetto del legato nella dichiarata qualità di esecutore testamentario (Cass. civ., 9 settembre 1970, n. 1369). La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 c.c., è d'altro canto preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 c.c. (Cass. civ., 10 settembre 2013, n. 20711). Se, però, il legato ha per oggetto beni immobili, la rinunzia è sottoposta alla disciplina dell'art. 1350, n. 5, c.c.. Difatti, in materia di successioni mortis causa, mentre l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 c.c., non necessita di accettazione e si verifica ex lege (sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto di legge) la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, comma 1, n. 5, c.c. espressamente redatta per iscritto a pena di nullità (Cass. civ., 22 giugno 2010, n. 15124). In particolare, la volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1350 c.c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione (per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali) il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi (Cass. civ., 7 maggio 2013, n. 10605; Cass. civ., 9 giugno 2017, n. 14503).

A seguito della rinuncia, i creditori, sussistendone i presupposti, possono agire in revocatoria (G. Azzariti, Op. cit., 526).

Il diritto di rinunzia è sottoposto al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c..