La validità della procura speciale per il ricorso in Cassazione anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese

27 Febbraio 2025

A seguito di ordinanza interlocutoria, veniva rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione pregiudiziale avente ad oggetto gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale.

Questione controversa

Il caso di specie attiene la proposizione di un ricorso di Cassazione da parte di una società cancellata dal registro delle imprese che aveva conferito il mandato quando ancora non si era estinta.

In tale contesto, il dubbio posto alla base della rimessione alle Sezioni Unite attiene al principio di ultrattività del mandato anche in una fase antecedente all'inizio del procedimento di legittimità.

Ed infatti, per una prima tesi il ricorso per Cassazione proposto dalla società, cancellata dal registro delle imprese prima dell'instaurazione del giudizio di legittimità, è comunque inammissibile, non potendo invocarsi l'ultrattività del mandato (pur conferito al difensore prima del perfezionamento dell'estinzione), sia perché l'operatività di tale principio presupporrebbe che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio al momento in cui il processo ha avuto inizio, sia perché la proposizione di detto ricorso richiederebbe apposita procura speciale valida ed efficace quando il ricorso è proposto, e non già estinta prima della sua proposizione.

Per altra tesi, invece, in forza del valido conferimento del mandato difensivo, il procuratore deve comunque curarne l'esecuzione se vi è pericolo nel ritardo, nonostante la sopravvenuta cancellazione della società, quale causa di estinzione del mandato, prima che il giudizio sia intrapreso. Pertanto, secondo tale orientamento alternativo, il principio di ultrattività del mandato difensivo opererebbe anche nella fase intermedia, laddove l'evento estintivo si sia perfezionato dopo il conferimento del mandato, ma prima della notifica del ricorso per cassazione.

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione

Il Collegio, per comporre il contrasto, muove da due fondamentali arresti della giurisprudenza di legittimità resi rispettivamente nel 2013 e 2014.

Per la prima soluzione, resa in forza dei principi dettati dalle sentenze Cass. civ., sez. un., nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, il ricorso per Cassazione dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto, sebbene l'evento interruttivo abbia colpito la parte che propone l'impugnazione, anziché quella che la riceve, il giudizio (anche di impugnazione) dovrebbe essere comunque instaurato dalla «giusta parte» e non potrebbe essere avviato da un soggetto inesistente. In particolare, il soggetto dovrebbe essere esistente non solo nel momento del rilascio della procura, ma anche successivamente, sino alla proposizione dell'impugnazione, poiché il principio di ultrattività del mandato potrebbe operare solo all'interno del medesimo grado di giudizio e non tra un grado e l'altro. Questa soluzione pone a carico del difensore un onere di verifica della esistenza della società non solo al momento del conferimento della procura speciale, ma anche successivamente e, quindi, nel momento della proposizione del ricorso per Cassazione.

Per altro indirizzo, in linea con il meccanismo disegnato dalla sentenza Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295, in caso di morte della persona fisica, invece, il ricorso per Cassazione sarebbe ammissibile atteso che una volta validamente conferita la procura speciale, sorgerebbe in capo al difensore l'obbligo di espletare l'attività difensiva demandata, a prescindere da ogni successiva evoluzione della vicenda endosocietaria. Ciò allo scopo di garantire la stabilità del processo e di tutelare anche gli interessi dei soci, quali successori, a coltivare un'impugnazione che comunque era stata ritenuta opportuna dall'ente.

Secondo tale soluzione, sarebbe inoltre illogico, dal punto di vista sistematico, che l'evento estintivo assuma rilevanza nel solo periodo intercorrente tra il conferimento della procura speciale e la proposizione del ricorso per Cassazione e, invece, diventi irrilevante per tutto il periodo successivo.

Dunque, l'estinzione della società dopo il conferimento della procura speciale, ma prima della notifica dell'atto introduttivo non determinerebbe l'inammissibilità del ricorso.

Rimessione alle Sezioni Unite

La Prima Presidente della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito posto dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, riguardo gli effetti della cancellazione della società (ricorrente) dal registro delle imprese, ma anche più in generale della perdita della capacità processuale della parte ricorrente, avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale.

Principio di diritto

Le Sezioni Unite, con sentenza Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2024, n. 29812, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per Cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di Cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l'inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2024, n. 29812

I giudici hanno inteso, chiaramente, fornire una soluzione garantista ed omogenea per tutti i casi di perdita della capacità processuale, e quindi tanto per la parte persona fisica, quanto per l'estinzione della persona giuridica.

In particolare, la Suprema Corte, dopo aver richiamato i principi sulla ultrattività del mandato enunciati nella sentenza Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295, ha affermato che, una volta validamente conferita la procura speciale, sorge in capo al difensore l'obbligo di espletare l'attività difensiva demandata, a prescindere da ogni successiva evoluzione della vicenda endosocietaria. Ciò allo scopo di garantire la stabilità del processo e di tutelare anche gli interessi dei soci, quali successori, a coltivare un'impugnazione che comunque era stata ritenuta opportuna dall'ente.

Ed infatti, sarebbe illogico, dal punto di vista sistematico, che l'evento estintivo assuma rilevanza nel solo periodo intercorrente tra il conferimento della procura speciale e la proposizione del ricorso per Cassazione e, invece, diventi irrilevante per tutto il periodo successivo atteso che una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso per Cassazione, non viene dato rilievo alla sopravvenuta morte della persona fisica né all'estinzione dell'ente, e non trova applicazione l'interruzione del processo.

Per convalidare anche sul piano sostanziale il principio dell'ultrattività del mandato, vengono richiamati:

  • l'art. 1728, comma 1 c.c., per cui quando il mandato s'estingue per morte o incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo;
  • la seconda parte dell'art. 1722, n. 4 c.c., che stabilisce che il mandato avente per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non s'estingue per morte, interdizione o inabilitazione del mandante, se l'esercizio dell'impresa è continuato;
  • l'art. 1723, comma 2 c.c., laddove è sancito che il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non s'estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante;
  • l'art. 1396, comma 2 c.c., secondo cui le cause di estinzione diverse dalla revoca della procura del potere di rappresentanza conferito dall'interessato, tra cui la morte o la sopravvenuta incapacità del rappresentato, non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Quanto al lato passivo del rapporto processuale, le Sezioni Unite, sul solco già tracciato dall'arresto del 2014, hanno evidenziato che:

  1. la notificazione della sentenza fatta al procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
  2. il procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
  3. è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330, comma 1 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.

Sicché con la decisione in esame, la Corte di Cassazione, sulla strada della piena equiparazione tra ricorrente e resistente, non potendosi desumere una chiara scelta legislativa tra l'iniziativa e la resistenza processuale in sede di legittimità, ha condivisibilmente concluso per l'ammissibilità del ricorso alla luce del principio di ultrattività del mandato.

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