Tributario

Sanzioni all'intermediario (CAF) è competente l'ufficio Regionale dell'AdE

28 Febbraio 2025

Il Quesito si interroga sulla possibilità del CAF (intermediario) di ricevere dall'AdE una cartella di pagamento conseguente alla rettifica della dichiarazione presentata per conto di un contribuente.

L’intermediario (CAF) riceve dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento conseguente alla rettifica della dichiarazione presentata in nome e per conto di un contribuente, con la quale vengono recuperate le somme dovute per infedeltà del visto. È corretto che le somme in questione vengano richieste dalla Direzione provinciale e non dalla Direzione Regionale competente sulla base del domicilio fiscale del trasgressore? In caso coso contrario, la cartella è affetta da nullità o si tratta di una circostanza che non inficia la pretesa?

Opportuno sul tema ricordare che il legislatore nel 2014 aveva inasprito il regime sanzionatorio prevedendo che CAF e professionisti abilitati al visto dovessero corrispondere, in luogo della sanzione ordinaria, una somma pari alla maggiore imposta con interessi e sanzioni. Nel 2019, poi, rientrando in canoni di proporzionalità e ragionevolezza, è stata rivisitata in melius la disciplina non prevedendo più a carico dell’intermediario, in caso di infedeltà, il pagamento di una somma pari all’imposta (oltre interessi e sanzioni) ma, esclusivamente, il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente ovvero il 30% della maggiore imposta accertata,  fermo restando che nulla è dovuto dall’intermediario se l’apposizione del visto infedele è stata indotta da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Fatta questa premessa, all’interno delle disposizioni normative introdotte al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione, è previsto testualmente che «le violazioni in parola sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale deltrasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. 

L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale…». La norma de qua  non opera alcuna distinzione in relazione alla natura sanzionatoria e/o risarcitoria delle somme richieste, sicché, nel caso prospettato, il “trasgressore” coincide con l’intermediario che ha operato per il CAF, con la conseguenza che la Direzione Provinciale dell’AE non avrebbe potuto contestare le violazioni ed irrogare le sanzioni al responsabile dell’assistenza fiscale per l’apposizione del visto di conformità infedele ma eventualmente solo effettuare una segnalazione all’Ufficio esclusivamente competente ovvero alla Direzione Regionale.

La descritta violazione di legge sulla competenza riverbera gli effetti negativi sulla cartella di pagamento emesso da considerarsi illegittima sulla base del regime dei vizi enunciati nella legge generale sul procedimento amministrativo, da cui mutua il procedimento tributario. Tale approdo trova conferma anche nella giurisprudenza che si è espressa in materia secondo cui il tenore letterale della norma è «chiaro e univoco e non sono ammissibili ulteriori forzature interpretative».

La norma, secondo detto indirizzo giurisprudenziale, ha una chiara natura sanzionatoria volta a colpire la condotta di colui che abbia apposto un visto infedele, così identificando “il trasgressore” nella persona del RAF/CAF stesso e non dei contribuenti sulle cui dichiarazioni sia stato apposto il visto infedele.

Nel caso prospettato, quindi, l’Agenzia delle Entrate - che aveva proceduto al controllo sulla dichiarazione del contribuente fiscalmente domiciliato nell’ambito della propria competenza territoriale - avrebbe dovuto procedere a segnalare la violazione riscontrata in capo al responsabile dell’assistenza fiscale che aveva apposto il visto infedele alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale di quest’ultimo in quanto trasgressore cui irrogare le conseguenti sanzioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.