CEDU: Facebook e i limiti alla libertà di espressione
27 Febbraio 2025
La sentenza, datata 7 gennaio 2025, trae origine dalla condanna al risarcimento danni a carico di Pătraşcu, cittadino rumeno, il quale aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook una serie di post fortemente critici su una vicenda scandalosa che aveva riguardato la gestione dell'Opera nazionale di Bucarest e a cui Pătraşcu si era interessato in quanto appassionato di opera lirica. Sotto i post erano presenti alcuni commenti fortemente offensivi nei confronti delle parti coinvolte che, ritenendosi diffamate, agivano in giudizio con successo contro Pătraşcu, ottenendone la condanna al risarcimento danni sia per i post pubblicati che per non aver adeguatamente vigilato sui commenti pubblicati da terzi. Dopo la conferma in appello e in Cassazione, Pătraşcu propone ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 10 CEDU. Con riferimento a quanto pubblicato direttamente dal ricorrente i giudici di Strasburgo rilevano che il giudice nazionale non ha considerato il contesto di dibattito di interesse generale in cui i post erano stati pubblicati e, soprattutto, come una limitazione alla libertà di espressione debba essere giustificata dalla tutela di un interesse sociale rilevante e proporzionata allo scopo, non emersa nel caso di specie. Per quanto riguarda, invece, i commenti di terzi, la Corte evidenzia che la normativa nazionale rumena non prevede l'obbligo per il titolare di una pagina social di monitorare i commenti lasciati da terzi, né definisce le modalità in cui tale controllo debba avvenire. La limitazione si dimostra carente in termini di prevedibilità, come dimostrato anche dalla circostanza che, nei diversi gradi di giudizio, le corti avessero argomentato diversamente la responsabilità del ricorrente: il giudice d'appello aveva ritenuto che il ricorrente Pătraşcu non avesse osservato le regole proprie della comunità virtuale di Facebook, ritenendo il controllo richiesto al titolare della pagina social equivalente a quello posto a carico dello stesso Facebook. La Cassazione, invece, aveva assimilato il titolare a un fornitore di contenuti. In tal modo, per la Corte EDU, i giudizi nazionali si sono spinti oltre il significato immediato e letterale delle disposizioni richiamate, ma tali norme non possono essere ritenute sufficientemente chiare e dettagliate nel circoscrivere i limiti alla libertà di espressione, non individuando né il perimetro, né le modalità di esercizio da parte del ricorrente rispetto alla moderazione dei contributi di terzi su una pagina social, in modo tale da garantire il livello minimo di protezione della libertà di espressione dei cittadini richiesto in una società democratica. La Corte ritiene così violato l'art. 10 CEDU, tanto con riferimento al post pubblicato da Pătraşcu, quanto rispetto ai commenti di terzi presenti nella sua pagina. |