Albo ex art. 356 c.c.i.i.: nessun obbligo di tirocinio per i professionisti iscritti negli Ordini di appartenenzaFonte: PO_14_2025.pdf
28 Febbraio 2025
Con il Pronto Ordini n. 14/2025 («Tirocinio per iscrizione nell'albo dei gestori della crisi d'impresa») il CNDCEC fa presente che, ai sensi dell'art. 356, comma 2, c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, per i professionisti iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l'obbligo di tirocinio semestrale non è previsto. Per questi soggetti, è sufficiente il rilascio, insieme alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa ai fini dell'iscrizione, di un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso di un'adeguata esperienza maturata, non oltre l'ultimo quinquennio, svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti già iscritti nell'elenco di cui all'art. 356 c.c.i.i. |