Responsabilità civile da sinistro stradale e violazione del ragionamento presuntivo
28 Febbraio 2025
«Il fatto ignoto - il passeggero sapeva o avrebbe dovuto sapere del limite di omologazione - è qui indotto da fatti a loro volta ignoti o di cui non è certa la conoscenza da parte del soggetto agente. Dunque, c'è violazione evidente del ragionamento presuntivo, il quale pretende che il fatto ignoto sia ricavato da fatti noti, ossia da fatti indiziari gravi precisi e concordanti. E che questa induzione avvenga mediante il ricorso a massime di esperienza, a leggi, ad inferenze statistiche, ossia a procedimenti logici, di cui qui non vi è traccia alcuna, che consenta di indurre un fatto noto da uno ignoto». Nel caso di specie, infatti, nel censurare il ragionamento dei giudici di merito, il ricorrente con i primi due motivi di ricorso non contesta l'accertamento in fatto, ma la violazione delle norme (artt. 2727 e 2729 c.c.) che regolano il procedimento presuntivo, censura che per la Cassazione è ammissibile. Il terzo motivo di ricorso prospetta violazione degli artt. 2043,1223 e 1227 c.c. «In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso» (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8366). In altri termini, nel caso specifico il fatto di essere salito a bordo violando una norma che lo impediva, non è di per sé anche causa della caduta; costituisce condotta colpevole, ma non, di per sé, causa del danno, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito. Per la Cassazione andava resa una adeguata motivazione sulla ritenuta efficienza causale del comportamento del danneggiato: «Il fatto che il danneggiato abbia violato una norma di condotta, ed anche il fatto che si sia esposto al rischio, non è di per sé prova del fatto che il rischio si è poi concretizzato a causa di tale condotta, ben potendo essere invece attribuito interamente al conducente, e ben potendo in tal caso la colpa del danneggiato non avere avuto alcuna influenza causale. Né può ovviamente invocarsi l'art. 2054 c.c., come adombrano i giudici di merito, che non è riferibile al rapporto tra conducente e terzo trasportato» . Bussole di inquadramento |