Provvedimenti limitativi della circolazione stradale e limiti del sindacato giurisdizionale
27 Febbraio 2025
Un comune adottava diversi provvedimenti volti a tutelare il proprio centro storico, mediante il contemperamento degli interessi dei singoli operatori commerciali con quello collettivo alla conservazione del valore storico-artistico-architettonico del medesimo centro. L'appellante, agenzia di viaggi ubicata nel centro storico del comune, impugnava la sentenza del Tar nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dei citati provvedimenti, tra cui la delibera volta alla distinzione delle varie tipologie di veicoli (tra cui quelli elettrici) utilizzati per finalità turistiche all'interno del centro storico, con conseguente individuazione di diverse aree di circolazione, nonché dei requisiti per la procedura di selezione al fine di contingentare l'accesso al centro storico. Tanto premesso il collegio ha ritenuto che i provvedimenti dell'amministrazione comunale in ordine alle limitazioni alla circolazione dei veicoli turistici ed alla previsione dei contingenti eccettuati dal divieto non presentano illogicità evidenti suscettibili di sindacato in via giurisdizionale. Invero, i provvedimenti relativi alla circolazione stradale dei veicoli turistici ed all'individuazione di zone a traffico limitato sono caratterizzati da ampia discrezionalità, come tali non sindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo, se non nei casi di vizi procedurali o di manifesta irragionevolezza. Peraltro, la finalità di regolazione della circolazione può consistere in misure parzialmente o totalmente interdittive in determinati contesti da tutelare, caratterizzati da elevato volume di traffico di veicoli e di persone. |