La nullità della convenzione arbitrale non si può eccepire per la prima volta in sede di impugnazione
03 Marzo 2025
L'arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia - all'esito dell'arbitrato rituale svoltosi fra Ra.Na., Ra.Pa. e Ra.Ma., in proprio e nella qualità di soci di Tre Erre Snc dei Fratelli Ra.Na., Ra.Pa. e Ra.Ma. E C., da una parte, e Casearia Bresciana Cabre società coop. agricola a r.l. (di seguito, per brevità, Cabre coop.), dall'altra - condannava quest'ultima compagine a pagare alle controparti, per la quota di un terzo ciascuna, l'importo complessivo di euro 638.598,07, oltre accessori e spese. La Corte d'Appello di Brescia, a seguito dell'impugnazione del lodo da parte di Cabre coop., riteneva fondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola compromissoria prevista dall'art. 36 dello statuto di Cabre Srl, in ragione della contraddittorietà esistente fra i suoi primi due commi, che prevedevano - per tutte le controversie che sarebbero insorte tra i soci, oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale - l'uno un arbitrato irrituale secondo diritto, l'altro un arbitrato rituale secondo equità. Secondo la Corte territoriale, in nessun caso l'interprete avrebbe potuto scegliere tra due disposizioni contraddittorie quella da applicare e quella da escludere (nonostante entrambi i procuratori delle parti contrapposte, nel caso di specie, avessero richiesto l'arbitrato rituale), in quanto questa operazione ermeneutica avrebbe finito per sostituire la volontà dell'interprete a quella insussistente dei contraenti. Dunque, dichiarava la clausola compromissoria e la conseguente procedura adottata nulle. Ra.Na., Ra.Pa. e Ra.Ma., in proprio e nella qualità di soci di Tre Erre Snc dei Fratelli Ra.Na., Ra.Pa. e Ra.Ma. E C., proponevano ricorso: in particolare, si dolevano della tardività della domanda di nullità della clausola compromissoria proposta in sede di impugnazione del lodo arbitrale. Dunque, secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata, perciò, era affetta da un manifesto errore, nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione di tardività della domanda di nullità della clausola compromissoria, malgrado la stessa fosse stata spiegata da Cabre coop. per la prima volta soltanto in sede di impugnazione del lodo. La Cassazione ha ritenuto tale motivo fondato, richiamando precedenti di legittimità secondo cui «dall'insieme degli artt. 829, comma 1, n. 1 e 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c. si ricava che l'impugnazione per nullità del lodo per l'ipotesi in cui "la convenzione d'arbitrato è invalida", è ammessa a condizione che la parte abbia eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi ultimi per invalidità del compromesso o della clausola compromissoria (salvo il caso - che qui non ricorre - di controversia non arbitrabile). L'invalidità della convenzione d'arbitrato degrada dunque a nullità sanabile se non eccepita» (Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2021, n. 15613). Il principio trova fondamento nell'attuale tenore testuale dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., a mente del quale la carenza di potestas iudicandi degli arbitri per invalidità della convenzione di arbitrato deve essere fatta valere a pena di decadenza in seno al processo arbitrale, tramite un'eccezione da sollevare nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, e non può essere dedotta per la prima volta in sede di impugnazione del lodo, né ivi essere rilevata d'ufficio, in quanto il contegno processuale in precedenza tenuto dalle parti in ambito arbitrale preclude l'impugnazione per tale ragione. Dunque, nel caso di specie, l'eccezione di nullità in sede impugnatoria doveva ritenersi preclusa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione. Bussole di inquadramento |