Azione collettiva di condanna al risarcimento del danno da violazione della concorrenza e divieto di cessione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
03 Marzo 2025

In tema di legittimazione ad agire il giudice nazionale deve appurare se la mancata previsione di un’azione collettiva in materia di diritto alla concorrenza comporti la violazione dei diritti di effettività della tutela garantiti dal diritto UE e in caso affermativo disapplicare la disposizione nazionale ostativa.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) con la recente pronuncia a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato da un Tribunale tedesco nell'ambito di una controversia relativa a un'azione collettiva di risarcimento danni  ha dichiarato:

«l'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 4, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, nonché l'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

  • ostano all'interpretazione di una normativa nazionale che ha l'effetto di impedire ai presunti soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza di cedere i loro diritti al risarcimento a un prestatore di servizi legali affinché quest'ultimo li faccia valere, collettivamente, nell'ambito di un'azione per il risarcimento del danno, che non fa seguito a una decisione definitiva e vincolante, segnatamente per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, di un'autorità garante della concorrenza che constata una siffatta violazione, a condizione che
  • il diritto nazionale non preveda nessun'altra possibilità di raggruppamento delle pretese individuali di tali soggetti danneggiati che sia tale da garantire l'effettività dell'esercizio di tali diritti al risarcimento, e
  • l'esercizio di un'azione individuale per il risarcimento del danno individuale si riveli, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, impossibile o eccessivamente difficile per detti soggetti, con la conseguenza di privarli del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

   

Tali disposizioni di diritto dell'Unione impongono al giudice nazionale, qualora non possa procedere a un'interpretazione di tale normativa nazionale conforme ai requisiti del diritto dell'Unione, di disapplicare detta normativa nazionale».

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