Lavoro
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Illegittimo il licenziamento disciplinare per post offensivi su WhatsApp: violato diritto alla privacy della dipendente

La Redazione
06 Marzo 2025

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, enfatizzando la violazione del diritto alla privacy nell'utilizzo del video proveniente da una chat privata di WhatsApp a fini disciplinari. La sentenza è stata cassata e rinviata per ulteriori valutazioni sulla validità del licenziamento.

La Corte d'Appello di Venezia ha accolto il ricorso della LUXURY GOODS ITALIA Spa, ribaltando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di una dipendente per giusta causa.

La lavoratrice era stata contestata per aver postato un video denigratorio su WhatsApp riguardante una cliente del negozio Gucci dove operava.

La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta della dipendente fosse grave e lesiva, giustificando in tal senso il licenziamento immediato. La donna ha quindi proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

La Corte Suprema ha confermato che la decisione d'appello era viziata, affermando che la protezione costituzionale della corrispondenza si estende anche alle comunicazioni tramite WhatsApp, garantendo la riservatezza della comunicazione

Difatti la tutela si estende anche ai messaggi informatici-telematici nella loro forma statica, come affermato in un precedente (Cass. sent. n. 21965/2018), dove la S.C. ha ammesso che i messaggi offensivi in una chat privata non costituiscono una giusta causa di licenziamento, in quanto rientrano nella sfera della corrispondenza privata e segreta.

In conclusione, nel caso di specie di licenziamento disciplinare dovuto alla divulgazione di un video tramite WhatsApp, la violazione della segretezza della corrispondenza avvenuta all'interno della chat tra colleghi non costituisce giusta causa di licenziamento.

Il diritto alla privacy e alla segretezza della corrispondenza privata nel contesto lavorativo prevale sulle prerogative datoriali, impedendo che il contenuto di comunicazioni private tramite telefono personale venga usato come giustificazione per il recesso dal rapporto di lavoro.

La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Venezia per ulteriori valutazioni in merito alle conseguenze dell'invalidità del licenziamento.

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