Intimazione del licenziamento
16 Settembre 2024
Inquadramento Il licenziamento, quale atto di cessazione su iniziativa del datore di lavoro, può essere manifestato (intimato) sia direttamente da quest'ultimo, sia da un suo rappresentante legale, ovvero dai soggetti che ne sono legittimati sulla base della distribuzione del potere di gestione del personale fissata dall'organigramma aziendale. Qualora il licenziamento venga intimato da un soggetto a ciò non autorizzato e legittimato, lo stesso non è affetto da nullità ma è soltanto annullabile su azione del datore di lavoro, che può – in via alternativa - ratificarlo a norma dell'art. 1399 c.c. La giurisprudenza ha ravvisato una ratifica implicita nella costituzione del datore di lavoro nel giudizio di impugnazione del licenziamento per opporsi a quest'ultima (Corte di Cassazione 4 luglio 2019, n. 17999). Per rafforzare la tutela del lavoratore è stato previsto che l'intimazione del licenziamento sia sottoposta ad un requisito formale, a pena di inefficacia dello stesso, dovendo esso essere comunicato al prestatore di lavoro per iscritto ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 604/1966. La Riforma Fornero (l. n. 92 del 2012) è intervenuta sulla norma anzidetta disponendo che lacomunicazione del licenziamento debba contenere la specificazione dei motivi posti a suo fondamento, al fine di rendere immediatamente consapevole il lavoratore sulle circostanze che hanno indotto il datore a interrompere il rapporto di lavoro, a differenza della sua formulazione previgente, secondo la quale il datore di lavoro era tenuto a comunicare i motivi solo su richiesta del lavoratore. Tale modifica ha recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'indicazione dei motivi deve essere specifica, cioè idonea a realizzare lo scopo perseguito dalla legge, e cioè di consentire al lavoratore di comprendere, nei suoi termini essenziali, le ragioni per le quali il datore intende porre fine al rapporto di lavoro. Lo scopo anzidetto delimita anche il contenuto della comunicazione di licenziamento, la quale non deve consistere in un'esposizione analitica di tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del licenziamento (v. in proposito Corte di Cassazione, 6.08.2020, n. 16795), essendo necessario che detta comunicazione individui tali fatti con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, in modo che risulti senza incertezza l'ambito delle questioni sottese al licenziamento. In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ad esempio, la Corte di Cassazione sez. lav. (ex multis, n. 24037/2013) è chiara nell'affermare che “quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non sono utilizzabili nè il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage, in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili. Non è vero che la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare sia per il datore di lavoro totalmente libera: essa, infatti, risulta, limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi anche il recesso di una di esse (Cass., sez. lav., 21 dicembre 2001, n. 16144). Il requisito della forma scritta dell'atto di licenziamento non può essere soddisfatto da forme di comunicazione diverse. E' dunque esclusa la legittimità di licenziamenti portati a conoscenza dei lavoratori tramite comunicazione verbale, o strumenti o modalità indirette, non idonee a rendere integralmente edotto il lavoratore interessato circa il contenuto e la portata del provvedimento espulsivo, come, ad esempio, l'affissione di una comunicazione nei locali dell'impresa o sulla porta degli uffici ovvero sulla bacheca del cantiere. Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro, pur essendo vincolato all'osservanza della forma scritta, non ha alcun onere di adottare formule “sacramentali”, potendo la volontà di eseguire un licenziamento essere espressa anche attraverso forme indirette purché siano chiare, trasparenti e raggiungano correttamente il lavoratore interessato.
Rispetta il requisito della forma scritta l'intimazione del licenziamento mediante telegramma, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 2705 c.c. (Cass. sez. lav., 15.04.2021 n. 10023). È stata ritenuta idonea ad integrare la forma scritta, in assenza della previsione di modalità specifiche, la comunicazione del licenziamento con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità, come avviene nel caso in cui sia trasmesso a mezzo e-mail un documento allegato in formato PDF (Cass. sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29753). È discusso se rispetti il requisito della forma scritta la comunicazione tramite Messaggio WhatsApp; in senso positivo si è espressa la Corte di appello di Roma con la sentenza del 23 aprile 2018, a condizione però che la ricezione del messaggio non sia stata contestata dal lavoratore. L'intimazione del licenziamento per g.m.o. dopo la Riforma Fornero L'intimazione del licenziamento ha ricevuto una disciplina peculiare per la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della Riforma Fornero che, modificando l'art. 7 l. n. 604/1966, ha stabilito che, prima di poter procedere all'intimazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ossia il licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) il datore di lavoro di un'azienda con più di quindici dipendenti, deve obbligatoriamente comunicare alla Direzione Territoriale del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, la propria volontà di recedere dal rapporto intercorso con il lavoratore, trasmettendo il tutto per conoscenza anche a quest'ultimo. Si è venuta, dunque, a determinare una nuova condizione di procedibilità ai fini dell'intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. E' prevista, infatti, la illegittimità del licenziamento nel caso in cui quest'ultimo venga comminato senza il preventivo esperimento della procedura conciliativa di cui sopra. Attraverso tale comunicazione il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione in merito alla situazione lavorativa del dipendente, esprimendo la volontà di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. E' tenuto, inoltre, ad indicare i motivi di ordine economico, produttivo e organizzativo che rendono necessario il recesso nonché le eventuali misure di volte a garantire la ricollocazione del lavoratore, al fine di permettere una sua più proficua utilizzazione, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di obbligo di repechage. Tali obblighi in capo al datore risultano funzionali a garantire un presumibile reimpiego del lavoratore ancor prima di un eventuale giudizio. Entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta viene data comunicazione dell'incontro innanzi la Commissione Provinciale di conciliazione ed entro 20 giorni da tale comunicazione la procedura deve concludersi. Qualora non si pervenga alla definizione di un accordo conciliativo e, comunque, decorso vanamente il termine di 7 giorni per la trasmissione della convocazione da parte della DTL, il datore potrà comunicare formalmente il licenziamento al lavoratore. È previsto che nel corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti sindacali, avvocati o consulenti del lavoro. Nel caso in cui la procedura conciliativa si concluda positivamente, attraverso la previsione della risoluzione consensuale del rapporto, si applicheranno le disposizioni in tema di Assicurazione sociale per l'impiego (NASPI). Tale disciplina non si applica per i lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015.
Orientamenti a confronto
Casistica
Riferimenti Normativi Legge 15 luglio 1966, n. 604 Legge 28 giugno 2012, n. 92 Giurisprudenza Per i recenti orientamenti sul tema, v.: Cass., sez. lav., 23 gennaio 2024, n. 2274 Cass., sez. lav., 27 giugno 2023, n. 18254 con commento di A. LANZARA, È licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro? |