La non autosufficienza economica del figlio maggiorenne deve essere adeguatamente provata
07 Marzo 2025
Con il ricorso del 26 giugno 2017, Ma.Do., già legalmente separato dal 2016, chiese la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel 1995 con Ga.Ma., da cui erano nati i figli Ch. e Lu. Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n.643/2022 stabilì l'assegno di mantenimento per i figli e assegnò la casa familiare alla ex moglie, riconoscendole un assegno divorzile. La Corte di appello di Catanzaro, in appello, ha revocato l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, respinto la richiesta di assegno divorzile e revocato l'assegnazione della casa familiare alla Ga.Ma. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte. La S. C. rileva che in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, è imprescindibile dimostrare, davanti al giudice competente, l'età del figlio, il suo livello di competenza professionale e il grado di impegno nell'ottenere un'occupazione, come sottolineato, nei recenti orientamenti giurisprudenziali, Cass. n.29264/2022 e Cass. n.12123/2024, ha enfatizzato la necessità di fornire prove esaustive per giustificare la richiesta di mantenimento complementare. In particolare, nei casi in cui un figlio maggiorenne non abbia ancora ottenuto un impiego stabile adeguato alle proprie competenze nonostante la maggiore età, è fondamentale che si provi la reale incapacità di reperire lavoro, evitando di basare tale affermazione soltanto su documentazione medica non recente. Il compito di valutare le prove e le circostanze specifiche spetta al giudice di merito, il cui operato è generalmente insindacabile in Cassazione, tranne per vizi processuali ben definiti (Cass. n.5809/2019). È fondamentale, aggiunge la Corte che a sostegno della richiesta di mantenimento del maggiorenne ci sia una documentazione adeguata che permetta un'analisi accurata delle prove da parte dei giudici di merito. In conclusione, la Cassazione, valutando i motivi presentati da Ga.Ma., ha respinto la richiesta di assegno di mantenimento per i figli maggiorenni e di assegno divorzile, dichiarando inammissibile il ricorso e ordinando la compensazione delle spese. |