Diritti dei passeggeri aerei: la carta d’imbarco è titolo idoneo a provare la prenotazione
10 Marzo 2025
Un vettore aereo che proponeva voli charter concludeva un contratto con un operatore turistico che rivendeva i biglietti acquistati ai passeggeri tramite un pacchetto “tutto compreso”. Due passeggeri, tuttavia, accusavano un ritardo di oltre 22 ore e presentavano reclamo al vettore aereo per ottenere la compensazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina la compensazione e l'assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato. Il vettore rifiutava, affermando che i passeggeri non fossero in possesso di una prenotazione confermata e pagata per il volo e che le copie della carta d'imbarco non costituissero titolo idoneo a provare il diritto alla compensazione. Il viaggio “tutto compreso” sarebbe stato pagato da una società terza a condizioni preferenziali e questo avrebbe comportato che i passeggeri viaggiassero a tariffa ridotta o gratuita, non accessibile al pubblico e con esclusione del diritto alla compensazione ex art. 3, par. 3 Regolamento n. 261/2004. Il giudice polacco, adito dai due passeggeri, si è rivolto alla Corte di giustizia UE che, contrariamente al vettore, ha considerato la carta d'imbarco titolo sufficiente a provare il diritto alla compensazione, dal momento che attesta l'accettazione e registrazione della prenotazione. Salvo situazioni eccezionali, i passeggeri che si siano presentati all'accettazione muniti di carta d'imbarco e abbiano effettuato il volo devono essere considerati titolari di una prenotazione confermata. Inoltre, secondo la Corte, la tariffa di viaggio gratuita o ridotta che esclude il diritto alla compensazione si produrrebbe solo se fosse lo stesso vettore aereo a consentire tale possibilità. La circostanza che un soggetto abbia pagato il prezzo del viaggio all'operatore e quest'ultimo, a sua volta, abbia pagato il prezzo del volo al vettore aereo non osta, dunque, a che i passeggeri possano godere della compensazione. Al contrario, spetta al vettore aereo dimostrare, secondo le modalità previste dal diritto nazionale, che il passeggero ha viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta. Potrebbe interessarti |