Le nuove regole per il risarcimento del danno non patrimoniale

Redazione Scientifica Processo amministrativo
07 Marzo 2025

Con il d.p.r. n. 12 del 2025 sono state adottate le tavole dei coefficienti per stabilire il valore pecuniario ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità per la circolazione dei veicoli e dei natanti e all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.

Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito l'IVASS, è stato emanato il d.p.r. 13 gennaio 2025, n. 12, recante il Regolamento di adozione:   

a) della tabella unica (all. 1 al d.p.r.) del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale;

b) della tabella unica nazionale del danno biologico (Tab 1, all. II al d.p.r.) per stabilire il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

c)  della tabella del danno biologico comprensiva del danno morale (Tab. 2 all. II al d.p.r.) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'art. 138, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 209/2005.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2025, n. 40, S.O., entra in vigore il 5 marzo 2025 e si applicherà ai sinistri verificatisi dopo tale data.

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