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Determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato

La Redazione
11 Marzo 2025

La Corte di cassazione ha stabilito che in presenza di coniugi divorziati e coniugi superstite aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, la distribuzione della pensione di reversibilità deve tener conto non solo della durata dei rispettivi matrimoni, ma anche di altri aspetti legati alla solidarietà che sottende al trattamento. 

In merito alla determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898/1970, si sottolinea che la quota attribuita non è necessariamente vincolata all'ammontare dell'assegno divorzile. Non vi è un limite massimo fissato per tale quota di pensione, in quanto, in linea con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, diversi fattori devono essere presi in considerazione. Tra questi elementi, senza applicare meccanismi automatici, rientra l'importo dell'assegno divorzile affinché l'assegnazione risponda all'intento solidaristico proprio dell'istituto, connesso alla privazione del supporto economico apportato in vita dal defunto lavoratore in favore di tutti coloro aventi diritto.

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