Responsabilità da cose in custodia, prova del nesso causale e analisi testimoniale
13 Marzo 2025
«La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. civ., sez. un, 30 giugno 2022, n. 20943)». Nel caso in questione (appellante Tizio, appellata la Provincia responsabile della custodia della strada teatro dell'incidente), come sottolinea la Corte territoriale, l'appellante non ha dato prova del nesso causale e nessun testimone ha assistito al sinistro, ma ha riferito su circostanze riportate dallo stesso appellante. Si aggiunga, come sempre evidenziano i giudici, che nel proprio atto introduttivo l'attore ha riferito di essere caduto a causa di «copioso ghiaino accumulato dopo la linea dell'incrocio», invece nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha attribuito la causa della caduta alla presenza di una «buca occultata dalla ghiaia». In estrema sintesi non c'è prova che l'attore sia caduto a causa dello stato dei luoghi piuttosto che a causa dell'alta velocità tenuta nel percorrere il tratto di strada in forte discesa. Manca, in conclusione, nel caso qui in esame, la prova dell'esatta dinamica del sinistro e delle cause reali della caduta. |