Il requisito della concreta capacità lavorativa nella previsione del diritto del coniuge a percepire l’assegno di mantenimento in sede di separazione
13 Marzo 2025
Massima Nel prevedere l’assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi, il giudice deve verificare l’esistenza dell’attitudine - di colui che richiede il contributo - al lavoro proficuo, attitudine da intendersi come potenziale capacità di guadagno, che si concretizzi in un’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa derivante da ogni concreto fattore individuale e ambientale, con la fondamentale specifica per cui grava sul richiedente l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un’occupazione retribuita e rispondente alle proprie capacità professionali. Il caso All'esito di un procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi - senza figli e la cui unione matrimoniale era durata quattro anni -, il Tribunale di Palmi, oltre a rigettare la richiesta del marito di addebitare la separazione alla moglie, disponeva in favore di quest'ultima un contributo al mantenimento pari a euro 250,00 mensili. L'uomo ricorreva in appello, insistendo sull'addebito della separazione alla moglie, nonché sulla revoca dell'obbligo di versare alla stessa un contributo periodico. La donna si costituiva in appello, chiedendone il rigetto e domandando di ordinare al datore di lavoro del marito (datore individuato come terzo) la corresponsione periodica e diretta delle somme previste a titolo di assegno di mantenimento. I Giudici di secondo grado accoglievano parzialmente l'appello del marito e, in riforma della sentenza impugnata, rigettavano la domanda della moglie di ricevere un assegno di mantenimento. La Corte d'Appello aveva fondato la propria decisione sulle seguenti circostanze: in tema di addebito, secondo i Giudici di secondo grado, l'istruttoria non aveva consentito di sostenere che le condotte di uno o di entrambi i coniugi fossero state la causa del fallimento del matrimonio, mentre in tema di diritto al mantenimento, sempre secondo la Corte d'Appello, il materiale probatorio aveva permesso di accertare il rifiuto, da parte dell'appellante, di un'offerta di lavoro senza, tuttavia, mai fornire le ragioni di tale rifiuto e senza mai neppure provare di essersi attivata per cercare un'occupazione. Alla luce della parziale riforma del provvedimento di primo grado, la moglie presentava ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo, ovvero la violazione o falsa applicazione degli artt. 156 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. La questione Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per tornare a soffermarsi sui presupposti che il giudice deve valutare in tema di diritto del coniuge cosiddetto debole a percepire un contributo al mantenimento mensile da parte dell’altro coniuge. Nel caso di specie, la Corte di legittimità si sofferma sull’esistenza o meno di una concreta capacità lavorativa in capo al coniuge richiedente, oltre che sull’onere della prova, che incombe su colui/colei che, in sede di separazione, richiede il versamento dell’assegno periodico. Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione entra subito nel merito della questione, evidenziando quello che ormai è diventato uno dei principi cardine in tema di assegno di mantenimento per il coniuge in sede di separazione, ovvero quello secondo cui la capacità lavorativa costituisce un elemento valutabile per l'esclusione del diritto a percepire un contributo mensile al mantenimento. Nel caso in cui, infatti, ci si trovi di fronte a un soggetto che possegga una concreta capacità lavorativa, ossia un'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita - tenendo in considerazione ogni concreto fattore individuale e ambientale, con l'esclusione di valutazioni astratte e ipotetiche -, l'organo giudicante, nel pronunciarsi sulla debenza o meno dell'assegno di mantenimento, non potrà non tenere in considerazione l'esistenza del citato presupposto (capacità lavorativa). Sul punto, la Suprema Corte richiama un suo precedente dell'anno 2018 (Cass. ord. 9 marzo 2018, n. 5817). Chiarito ciò, la Corte di Cassazione precisa anche su quale dei due coniugi (il richiedente l'assegno periodico o l'altro) incomba l'onere della prova. Anche in tal caso, i Giudici di legittimità richiamano un principio ormai consolidato, secondo il quale “grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione id essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali”. Ciò in ragione del fatto che, nonostante sussista tra i coniugi il dovere solidaristico, nessuno di loro può pretendere di percepire ciò che siano in grado di procurarsi da soli. La Corte di cassazione si era già pronunciata in tal senso con le sentenze Cass. n. 20866/2021, Cass. n. 24049/2021 e Cass. n. 234/2015. I Giudici di legittimità concludono con la seguente precisazione: la circostanza per cui tra i coniugi vi fosse una elevata e documentata disparità reddituale non risulta rilevante nel momento in cui viene preliminarmente accertata la mancata prova dell'adeguata ricerca del lavoro da parte del coniuge richiedente l'assegno. |