Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Relazione unitaria di controllo: vanno incluse le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi

La Redazione
11 Marzo 2025

Il documento «La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti» del CNDCEC fa cenno alla necessità di includere in tale documento eventuali segnalazioni fatte dall’organo di controllo a quello gestorio, così come quelle ricevute dai creditori pubblici.

Il documento, nella versione aggiornata a marzo 2025 per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, riporta, tra l'altro, quanto segue:

«Il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) dà conto delle eventuali segnalazioni effettuate in corso d'esercizio all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), relativamente alla sussistenza dei presupposti di crisi e di insolvenza, così come delle segnalazioni ricevute da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14».

Il riferimento è, in primo luogo, all'obbligo posto dall'art. 25-octies c.c.i.i. in capo all'organo di controllo societario e al soggetto incaricato della revisione legale di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di crisi e insolvenza per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata. In secondo luogo, si fa riferimento agli obblighi di segnalazione – all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale – di cui all'art. 25-novies c.c.i.i., gravanti su INPS, INAIL, AdE e AdE-R.

In nota si precisa, quanto al riferimento ai presupposti di crisi, di considerare i commi 3 e 4 dell'art. 3 c.c.i.i., dettati in relazione all'obbligo di adottare misure e assetti adeguati per la tempestiva rilevazione della crisi d'impresa.

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