Relazione unitaria di controllo: vanno incluse le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi
11 Marzo 2025
Il documento, nella versione aggiornata a marzo 2025 per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, riporta, tra l'altro, quanto segue: «Il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) dà conto delle eventuali segnalazioni effettuate in corso d'esercizio all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), relativamente alla sussistenza dei presupposti di crisi e di insolvenza, così come delle segnalazioni ricevute da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14». Il riferimento è, in primo luogo, all'obbligo posto dall'art. 25-octies c.c.i.i. in capo all'organo di controllo societario e al soggetto incaricato della revisione legale di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di crisi e insolvenza per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata. In secondo luogo, si fa riferimento agli obblighi di segnalazione – all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale – di cui all'art. 25-novies c.c.i.i., gravanti su INPS, INAIL, AdE e AdE-R. In nota si precisa, quanto al riferimento ai presupposti di crisi, di considerare i commi 3 e 4 dell'art. 3 c.c.i.i., dettati in relazione all'obbligo di adottare misure e assetti adeguati per la tempestiva rilevazione della crisi d'impresa. |