Compensi professionali ex DM n. 140/2012: criterio del decisum e del disputatum
13 Marzo 2025
Il giudice territoriale ha sottolineato che l'art. 5, DM n. 140/2012 si fonda sul cd. criterio del decisum e non del disputatum nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, DM n. 140/2012, si deve tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (cfr. Cass. civ., sez. II, 24 marzo 2023, n. 8449). Nel caso di specie, le ragioni del geologo ricorrente sono state fondate e documentate alla stregua della parcella vidimata dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista. A seguito di mutamento del rito disposto dal giudice di primo grado, il geologo ha domandato somma diversa da quella di cui al ricorso introduttivo, insistendo sic et simpliciter per l'accoglimento della domanda. In sostanza, gli esborsi asseritamente sopportati dal geologo sono affidati a un mero preventivo di spesa, a cui non è seguita altra specifica attività istruttoria, anche documentale, idonea a confermare che i costi siano stati effettivamente sostenuti dallo stesso e che fossero comunque da imputarsi al deceduto committente. Dunque la Corte d'appello ha condannato il geologo, vittorioso in primo grado, a sostenere le spese di soccombenza restituendo le somme, ottenute dalla vertenza di primo grado, dagli eredi del defunto committente. Bussole di inquadramento |