Responsabilità civile
RIDARE

Immissioni sonore e tutela civilistica

17 Marzo 2025

La questione in esame è la seguente: in tema di immissioni la tutela civilistica è differente da quella amministrativa?

Massima

In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter, d.l. n. 208/2008, conv., con modif., dalla l. n. 13/2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.

Il caso

Due comproprietari citavano in giudizio la Società Autostrade Spa, assumendo che la loro abitazione riceveva immissioni sonore e di gas di scarico, provenienti dal vicino tracciato autostradale, ritenute superiori alla normale tollerabilità secondo il criterio di cui all'art. 844 c.c., con conseguente lesione del diritto alla salute, oltre a determinare un deprezzamento del valore commerciale dell'immobile stesso.

Il Tribunale ordinava alla convenuta la realizzazione di barriere fonoassorbenti idonee a ridurre il livello delle immissioni sonore, nonché la condanna al risarcimento del danno per il deprezzamento subito dall'immobile. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado quanto al risarcimento del danno da deprezzamento.

Proposto ricorso in Cassazione, i giudici di legittimità hanno ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, d.p.c.m. n. 1675900/1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142/2004.

La questione

La questione in esame è la seguente: in tema di immissioni la tutela civilistica è differente da quella amministrativa?

La soluzione giuridica

In materia di immissioni acustiche sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa, da una parte il regime amministrativo deputato alla PA (disciplinato dalla l. n. 447/1995 e dal d.p.c.m. n. 1675900/1997) e dall'altro vigono i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell'ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c., dotati di fondamento costituzionale e comunitario.

L'eventuale rispetto della normativa pubblicistica contenuta nel d.p.c.m. n. 1675900/1997 non fa venir meno la possibilità che possa essere sussistente la responsabilità sotto il profilo civilistico, in caso di violazione dei sopra ricordati artt. 844 e 2043 c.c.: cioè, ove sia riscontrato che le ripetute immissioni sonore, in orario dedicato al riposo notturno, superino i tre dB(A) Leq di rumore di fondo, soglia fissata da un consolidato orientamento giurisprudenziale come tetto massimo di tollerabilità in orario notturno (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927).

La Corte di cassazione ha avuto infatti più volte modo di affermare che nell'ambito, non già della tutela della quiete pubblica ovvero del rapporto tra privati e PA, bensì dei rapporti tra privati, l'osservanza delle normative tecniche speciali, quali quelle qui invocate, non sia dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2015, n. 8474); e, inoltre, che la fattispecie debba essere vagliata secondo l'ordinario criterio di cui alla disposizione generale dell'art. 844 c.c., nel senso che il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti di cui alla normativa tecnica.

Si è in proposito affermato (Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151; Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1418; e, in materia di rumorosità da sorvolo aereo: Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2014, n. 15233) che:

  • in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c.;
  • che alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la l. n. 447/1995, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblicistici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali fra privati e la p.a., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete;
  • che la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti fra privati va sempre rinvenuta nell'art. 844 c.c., sulla cui base, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice, che tenga conto di tutte le peculiarità della situazione concreta.

 

Analogamente è a dire per la normativa secondaria e regolamentare di attuazione la quale, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, non può per sua natura che perseguire finalità meramente esecutive di carattere pubblicistico, così incidendo sui soli rapporti fra i privati e la p.a.; sicché i limiti tecnici in essa contenuti non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c., nei rapporti tra i proprietari di fondi vicini.

Va inoltre ribadito che la valutazione imposta al giudice ex art. 844 c.c., risponde - nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà - alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita.

Osservazioni

L'art. 844 c.c. detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue.

Relativamente alle immissioni connesse all'espletamento di attività produttive sebbene sia consentita l'elevazione della soglia di tollerabilità, tuttavia non può essere pregiudicato il fondamentale diritto alla salute, da considerarsi valore sempre prevalente in funzione del soddisfacimento del diritto a una normale qualità della vita (Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 2011, n. 939, e nel solco dell'esegesi costituzionalmente orientata tratta da Corte cost., 23 luglio 1974, n. 247).

Anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (Corte Cost., ord., 24 marzo 2011, n. 103), in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter, d.l. n. 208/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 13/2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.

Sicché, occorre ribadire (in consonanza ad orientamento costante: Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2010, n. 3438) che il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile dando luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.

Ne consegue, pertanto, che non è censurabile la decisione della Corte di merito che si è basata su un apprezzamento in concreto ancorato al criterio del c.d. "differenziale" (nella specie, incremento massimo di 5 decibel, sulla scorta dell'art. 4, comma 1, d.p.c.m. n. 1675900/1997), ritenendo le immissioni sonore prodotte dalla movimentazione dei vagoni superiori alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.

Del resto, l'interesse leso in capo alle vittime di immissioni intollerabili deve essere individuato nei termini di diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta di un diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU; il quale viene posto a fondamento della tutela della vivibilità dell'abitazione e della qualità della vita all'interno di essa, a fronte di immissioni di rumore intollerabili.

Si tratta di riconoscere che i vari diritti patrimoniali esercitati sulla casa di abitazione – siano essi di carattere reale, quali la proprietà o l'usufrutto, ecc., ovvero di carattere personale, in quanto fondati su un contratto di locazione o di comodato, e così via – presentano tutti un tratto comune: sul versante personale, ad essere garantito e protetto è il godimento della dimora, in quanto la stessa costituisce un bene che consente a ciascun individuo di esercitare talune delle attività realizzatrici della persona, espressione della vita privata e familiare. Sarà, dunque, la lesione del diritto al godimento della casa di abitazione a porsi alla base del risarcimento del danno non patrimoniale cagionato da immissioni intollerabili, considerata la valenza costituzionale che senz'altro dev'essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 Cost., ad una posizione del genere.

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