Tributario

Revocazione, non può essere utilizzata per sopperire al mero errore di giudizio

La Redazione
17 Marzo 2025

Nel caso esaminato dalla Corte di secondo grado della Toscana, una contribuente lamentava l’errore di fatto della sentenza di secondo grado circa la mancata produzione in giudizio di documentazione (gli stati di avanzamento lavori) in realtà depositata. 

Il principio già espresso dalla Cassazione (Corte Cass. 25 novembre 202, n. 30344 e Corte Cass. 2 novembre 2024, n. 30052) e che i giudici di merito hanno ricordato, è che nel processo tributario, l'errore revocatorio si configura quando il giudice di merito incorre in una “svista”, in una falsa percezione della realtà riguardante un fatto probatorio e non nella valutazione della sua rilevanza o credibilità. La revocazione, quale strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, pertanto, non può essere utilizzata per sopperire al mero errore di giudizio, che deriva da un apprezzamento soggettivo e discutibile dei fatti o del diritto da parte del giudice. 

Viene perciò dichiarato infondato il ricorso per revocazione della società contribuente.

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