Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti: bilanciamento tra pareri discordanti nella conferenza di servizi
12 Marzo 2025
È illegittimo il provvedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti qualora difetti ogni riferimento ai contenuti dei pareri negativi resi dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi e non siano spiegate le ragioni della prevalenza riconosciuta ai pareri favorevoli. È quanto statuito dal collegio nella sentenza in commento, sottolineando che il provvedimento autorizzatorio per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve essere supportato da sufficienti indicazioni in merito a come sia stato eseguito il bilanciamento (e valutazione di prevalenza) delle posizioni espresse dai vari enti partecipanti alla conferenza di servizi, dando evidenza del bilanciamento operato tra i pareri negativi e quelli positivi. Difatti, in presenza di pareri discordanti resi nella conferenza di servizi, l'amministrazione procedente è tenuta ad operare il bilanciamento tra quelli negativi e quelli positivi, stabilendo a quali dare la prevalenza, fermo restando che, in caso di rilascio dell'autorizzazione, la prevalenza dei pareri favorevoli può considerarsi in re ipsa solo se, in sede di valutazione dei pareri negativi, le ragioni poste a fondamento di tali pareri risultino non fondate. Nella sentenza in commento, il provvedimento che aveva assentito l'autorizzazione, infatti, difettava di ogni riferimento ai contenuti dei pareri del comune e della provincia che non erano stati riconsiderati al fine di verificarne la fondatezza; né la Regione aveva in alcun modo spiegato le ragioni della prevalenza che aveva inteso dare ai pareri favorevoli con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto, limitandosi ad affermare che sarebbe stato eseguito il “bilanciamento” dei pareri e una valutazione in merito alla “prevalenza” di quelli favorevoli, ma senza alcun enunciato in merito al contenuto di tale bilanciamento e della correlata valutazione di prevalenza. Peraltro, è anche affermato che la legittimazione ad agire degli enti partecipanti alla conferenza di servizi nel procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti non è esclusa dalla mancata opposizione espressa nella conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il mancato esercizio di questa facoltà non preclude la tutela giurisdizionale. |