L’incostituzionalità della riduzione del compenso dovuto agli ausiliari del giudice per le vacazioni successive alla prima
11 Marzo 2025
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), per violazione dell'art.3, secondo comma, Cost., nella parte in cui non garantisce un compenso adeguato agli ausiliari del Giudice, per le vacazioni successive alla prima, disponendo la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. La Corte costituzionale ha ritenuto la citata disposizione manifestamente irragionevole per la diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, con un'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo. Secondo la Corte, tale legittimo scopo di contenimento dei costi del processo non può andare a discapito della qualità della prestazione richiesta ai periti e consulenti tecnici, quali ausiliari del Giudice, tanto da rimarcare l'inadeguatezza dell'attuale sistema rispetto all'efficacia del processo stesso, che non può prescindere dall'opera di professionalità tecniche, cui spetta un'equa remunerazione. A tal fine, è evidenziato che la ragione della scelta di distinguere, nelle leggi succedutesi nel tempo, l'entità del compenso da corrispondere per gli onorari “a tempo”, tra prima vacazione e vacazioni successive, non emerge dai lavori preparatori. Pertanto, la Corte afferma la doverosa applicazione del principio sotteso al cd. “equo compenso” (ai sensi della legge n. 49/2023) anche nel campo del sistema tariffario, al fine di garantire un'equa remunerazione alle professionalità tecniche e assicurare la qualità dell'amministrazione della giustizia. Bussole di inquadramento |