Chiarimenti del Mimit sull’obbligo di PEC per gli amministratori

La Redazione
14 Marzo 2025

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato una nota recante indicazioni operative sull’obbligo, per gli amministratori delle società, di dotarsi di una PEC.

Con nota del 12 marzo, il Mimit - Ministero delle Imprese e del made in Italy, ha fornito le prime indicazioni operative in tema di “Introduzione dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria”, di cui alla Legge di Bilancio 2025.

Come noto, l'art. 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha modificato l'art. 5, comma 1, d.l. n. 179/2012, aggiungendovi, in fine, le parole: “nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” (si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale).

Per effetto di tale modifica, le imprese individuali, nonché appunto gli amministratori di imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale e a comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale.

La nota del Mimit interviene a far luce su alcuni aspetti che la nuova norma, a causa di un non perfetto coordinamento non il contesto normativo in cui è inserita, lasciava irrisolti.

Decorrenza dell'obbligo. In primo luogo, il Mimit ritiene opportuno assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.

Le imprese soggette all'obbligo. Osserva il Mimit che, “all'ampia formulazione della disposizione normativa non può che conseguire pertanto una onnicomprensiva riconduzione nel novero dei soggetti obbligati di tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi una attività imprenditoriale, e, di converso, l'esclusione da esso delle forme societarie cui non è consentita l'intrapresa di attività commerciali: quali la società semplice”. Parimenti esclusi i consorzi e le società consortili, mentre possono rientrare nell'ambito applicativo della norma le reti di imprese.

Gli amministratori. Anche in questo caso, la formulazione ampia della norma induce a ritenere che la nozione di “amministratore” vada interpretata in senso estensivo, ricomprendendovi anche i liquidatori; in ogni caso, si precisa, “la disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.