Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico
17 Marzo 2025
Massima In caso di mancato funzionamento del dispositivo del braccialetto elettronico riconducibile a ragioni tecniche, il giudice non è tenuto a imporre la misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave, ma anche una misura più lieve. Il caso Il Tribunale territoriale, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, applicava all'indagato la misura cautelare personale di cui all'art. 282-ter c.p.p., disponendo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi familiari, con l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore a cinquecento metri dai medesimi e altre prescrizioni accessorie. Inoltre, imponeva l'applicazione del braccialetto elettronico, disponendo, per il caso di denegata prestazione del consenso all'applicazione di tale mezzo di controllo ovvero per l'ipotesi in cui l'organo delegato per l'esecuzione accertasse la non fattibilità tecnica dello stesso, l'applicazione della più grave misura del divieto di dimora nel Comune di residenza della persona offesa dal reato. L'indagato interponeva ricorso per cassazione denunciando, anzitutto, profili di manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi ai delitti contestati nella provvisoria incolpazione e, con un secondo motivo, proposto in via subordinata, violazione dell'art. 282-ter, comma 1, c.p.p., per come oggetto di interpretazione adeguatrice da parte della sentenza della Corte costituzionale 4 novembre 2024, n. 173. La questione Il giudice di legittimità, dopo aver disatteso il primo motivo di ricorso, analizza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale citata dal ricorrente, quella parte del provvedimento cautelare che disponeva, in via automatica, l'applicazione di una misura più grave [divieto di dimora] nel caso in cui l'indagato non avesse fornito il proprio consenso all'applicazione del braccialetto elettronico ovvero non fosse stata possibile l'applicazione dello stesso per indisponibilità tecnica acclarata dall'organo delegato all'esecuzione. Le soluzioni giuridiche 1. La Suprema Corte, anzitutto, ricorda che la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 282-ter c.p.p., è stata introdotta nel codice di procedura penale dall'art. 9, comma 1, lettera a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 [Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori], convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38. Prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento legislativo il divieto di avvicinamento era applicato come mera prescrizione accessoria dell'ordine di allontanamento ex art. 282-bis c.p.p. Nella sua originaria versione, la disposizione prevedeva che «Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa [comma 1]. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone [comma 2]. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2 [comma 3]. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni [comma 4]». 2. Nel corso degli anni, poi, il descritto quadro normativo ha subito talune modifiche, quali quella apportata dall'art. 15, comma 2, della l. 19 luglio 2019, n. 69 [nota come ‘codice rosso'] che ha aggiunto, alla fine del primo comma dell'art. 282-ter c.p.p., le parole «anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis», vale a dire l'utilizzo dei mezzi tecnici previsti per i soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari [i.e. il braccialetto elettronico]. Ancora, l'art. 12, comma 1, lettera d), numero 1), della l. 24 novembre 2023, n. 168 [‘nuovo codice rosso'], è nuovamente intervenuto sul comma 1 dell'art. 282-ter c.p.p., introducendo una specifica distanza minima da mantenere rispetto alla persona offesa o ai luoghi dalla stessa frequentati [«comunque non inferiore a cinquecento metri»], aggiungendo che il divieto di avvicinamento è assunto «disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis» [è stata eliminata, quindi, la costruzione ipotetica «anche disponendo»], ulteriormente aggiungendo che «Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi». 3. A fronte del quadro normativo formatosi in seguito alle modifiche sopra riportate, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 282-ter c.p.p., nella parte in cui «non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri» e «prevede che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, senza, invece, possibilità di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., la non necessità di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto». Ebbene, la Corte di cassazione evidenzia che, con sentenza n. 173 del 2024, la Corte costituzionale, pur disattendendo i prospettati dubbi di legittimità costituzionale, ha reso un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni in rassegna. In particolare, la richiamata pronuncia ha evidenziato che, almeno per l'ipotesi di mancato funzionamento del dispositivo del braccialetto elettronico riconducibile a ragioni tecniche, il giudice non è tenuto a imporre la misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave [in primis, il divieto od obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p.], ma anche una misura più lieve [segnatamente, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 c.p.p.]. La Corte regolatrice, poi, sottolinea che nella motivazione della sentenza n. 173 del 2024, per pervenire alla reductio ad legitimitatem delle norme censurate, la Corte costituzionale ha evidenziato come, per il divieto di avvicinamento, debba trovare applicazione il modulo di rivalutazione delle esigenze cautelari individuato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016, per la quale, in caso indisponibilità del braccialetto elettronico in sede di applicazione della misura degli arresti domiciliari, non subentra alcun automatismo, né a favore, né a sfavore dell'indagato, occorrendo invece rivalutare l'idoneità, la necessità e la proporzionalità di ciascuna misura in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto. Da ultimo, la Suprema Corte evidenzia che la sentenza n. 173 del 2024 della Corte costituzionale ha puntualizzato come essa operi limitatamente all'ipotesi nella quale venga accertata la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico e non anche in quella in cui la misura non possa trovare applicazione per il mancato consenso dell'indagato, ipotesi, questa, nella quale tale condotta giustifica, di per sé sola, l'aggravamento della misura applicata 4. Alla luce dei principi sopra enucleati, quindi, la Corte censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha operato un automatismo ‘indistinto', contemplando l'aggravamento della misura disposta del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con quella, più grave, del divieto di dimora nel Comune di residenza della persona offesa dal reato, anche per il caso in cui l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico. Ipotesi che, in conformità alle indicazioni rivenienti dalla sentenza della Corte costituzionale, impone diversamente una rinnovata valutazione delle esigenze cautelari. Per l'effetto, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento, limitatamente all'applicazione subordinata della misura del divieto di dimora, che è stata eliminata. |