Ricorso in Cassazione ex art. 362 c.p.c.: cosa integra il vizio di rifiuto dell’esercizio della giurisdizione?
17 Marzo 2025
Il Consiglio di Stato confermava la decisione con la quale il Tribunale amministrativo Regionale per l'Abruzzo aveva disatteso la domanda proposta da una società per l'ottemperanza, da parte della Regione Abruzzo, dei contenuti di una precedente sentenza emessa dal medesimo Tribunale amministrativo. Il Consiglio di Stato aveva rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza della sentenza oggetto di causa, trattandosi di una decisione di improcedibilità (per carenza di interesse) e, dunque, di una pronuncia di mero rito, di per sé inidonea a costituire oggetto di giudicato. La società ricorreva in Cassazione, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 111 Cost; degli artt. 110, 112 e 114 c.p.a. e dell'art. 2909 c.c. (anche in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5 c.p.c.), per avere il Consiglio di Stato illegittimamente negato l'accesso della società alla tutela giurisdizionale dei propri interessi invocati in sede di ottemperanza, travalicando i limiti della giurisdizione alla stessa spettante, spingendosi alla consumazione, a propri danni, di una specifica fattispecie di denegata giustizia, ed incorrendo, infine, in un'errata applicazione delle previsioni di cui agli artt. 112 e 114 c.p.a., nella parte in cui affermava l'infondatezza dell'appello in ragione della ritenuta non esperibilità del rimedio dell'ottemperanza rispetto ad una pronuncia, passata in giudicato, che avrebbe recato unicamente una mera statuizione di improcedibilità con insussistenza di un obbligo conformativo nei confronti dell'Amministrazione regionale. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso in quanto inammissibile, osservando come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la denuncia del rifiuto della giurisdizione, da parte del giudice amministrativo, sia riconducibile all'ambito dei motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., nei soli casi in cui il rifiuto di detto giudice sia stato determinato dall'erronea affermazione dell'estraneità, alle proprie attribuzioni giurisdizionali, delle questioni allo stesso sottoposte, sì che la domanda avente ad oggetto l'esame di tali questioni non possa essere da lui conosciuta; rimane, al contrario, estranea all'ambito dei motivi attinenti alla giurisdizione l'invocazione del sindacato dell'errore che, non risolvendosi nel rifiuto di esercitare la giurisdizione, si traduca piuttosto nella denuncia del cattivo esercizio di essa (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. un., 6 giugno 2017, n. 13976; Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2024, n. 17048). Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, non ha affermato di non poter conoscere la domanda, ma ha valutato nel merito il contenuto della sentenza, ritenendo che non contenesse alcun accertamento di carattere sostanziale, sì da non prestarsi in alcun modo alla conformazione dell'azione amministrativa. Dunque, le censure avanzate dalla società, non possono ritenersi conoscibili dalle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione, trattandosi unicamente della mera denuncia del cattivo esercizio di essa, al di là della gravità o delle particolari caratteristiche dell'errore denunciato. Bussole di inquadramento |