Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Blocco cautelare dell’escussione delle garanzie: rilevante la condotta dei garanti

La Redazione
17 Marzo 2025

Secondo il Tribunale di Milano, il blocco dell’escussione delle garanzie è concretamente concedibile solo in quanto possa stimarsi verosimile – sulla base di elementi in tal senso convergenti – che il patrimonio dei garanti non corra rischio alcuno d’essere sottoposto a variazioni di entità e di contenuto.

Con ricorso ex art. 19 c.c.i.i., una società in composizione negoziata e i soci/fideiussori di questa hanno chiesto l'emissione di un provvedimento cautelare di improcedibilità delle esecuzioni avviate da un creditore chirografario su diversi conti correnti intestati ai soci, ordinando al contempo il divieto di iniziare o proseguire altre procedure esecutive per tutta la durata della composizione negoziata della crisi o comunque per il periodo di durata delle misure protettive.

Deducono gli istanti che l'iniziativa promossa con il ricorso è finalizzata ad inibire ai singoli creditori la possibilità di aggredire i beni personali dei soci, i quali si sono impegnati a sostenere il tentativo di ristrutturazione dell'impresa con mezzi propri, e dunque, a “salvare” la composizione negoziata.

Per contro, il creditore sostiene che i soci/garanti non abbiano alcuna intenzione di ottenere il risanamento della società, posto che essi hanno tenuto una serie di condotte palesemente contrarie alla volontà di sostenere il risanamento [tra l'altro: a) hanno manifestato di voler sostenere il risanamento solo dopo la notifica del pignoramento presso terzi; b) si sono limitati a rilasciare una generica dichiarazione d'intenti con un orizzonte temporale di tre anni, senza mettere a disposizione beni, né tantomeno sono indicare gli immobili messi a disposizione per il risanamento; c) hanno costituito, circa un anno prima, due società immobiliari in cui hanno conferito alcuni dei loro immobili; d) hanno concesso ipoteca volontaria per l'importo di 900.000,00 euro ad altra società a garanzia delle future forniture; e) hanno deliberato, con riferimento ad altra società svolgente la medesima attività di quella in composizione negoziata, un aumento di capitale sociale mediante versamento di € 50.000,00].

Nel merito, il Tribunale in primo luogo ritiene sussistenze il fumus boni iuris, identificandolo nella possibile perseguibilità del risanamento per mezzo della composizione negoziata.

Quanto al periculum in mora, viene confermato l'orientamento secondo cui: «I provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa; essi possono altresì essere finalizzati ad impedire che, al di là di un'immediata tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore [secondo la definizione dell'art. 2, lett. q), c.c.i.i], venga scompaginato l'assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell'impresa ovvero venga inciso il patrimonio di terzi che nella prospettazione del progetto di piano dovrebbe, almeno in parte, essere posto al servizio della ristrutturazione dell'impresa».

Ciò affermato, viene tuttavia riconosciuta la necessità di bilanciare due contrapposte esigenze: i) quella della società in crisi a mantenere ferme e inalterate le garanzie esterne in precedenza prestate per l'esercizio dell'attività d'impresa, così da avvalersi – dentro la composizione negoziata – del persistente sostegno finanziario dei garanti; ii) quella (contrapposta ma non recessiva) dei creditori chirografari garantiti a non scontare, durante il periodo di efficacia della misura, l'alterazione e, se del caso, finanche il prosciugamento della garanzia ad opera dei garanti medesimi.

A parere del Tribunale, pur dovendosi stigmatizzare la condotta del creditore (che in pendenza di composizione negoziata ha azionato il titolo esecutivo a sue mani nei confronti delle garanti, in contrasto con il dovere di buona fede e correttezza sancito dall'art. 4 c.c.i.i.), il giudizio va temperato in ragione della condotta dei soci/garanti (nonché della stessa società in composizione negoziata), anch'essa indubbiamente tenuta nel mancato rispetto dell'art. 4 c.c.i.i., cui anch'essi sono tenuti: «Non è esigibile richiedere buona fede alla società e ai creditori se poi anche i soci e garanti della società, del pari coinvolti nel risanamento, non improntano il loro comportamento ad assoluta correttezza e trasparenza».

In definitiva: «il blocco dell'escussione delle garanzie è concretamente concedibile solo in quanto possa stimarsi verosimile – sulla base di elementi in tal senso convergenti – che il patrimonio dei garanti non corra rischio alcuno d'essere sottoposto a variazioni di entità e di contenuto. Diversamente, nel corso della composizione negoziata, potrebbe mutare il potere contrattuale del creditore garantito e determinarsi uno squilibrio di posizioni atto ad incidere sui termini delle trattative».

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