Il preavviso di iscrizione ipotecaria richiede l’esatta individuazione dell’immobile colpito?
18 Marzo 2025
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non richiede, per la sua validità, l'indicazione dell'immobile che sarà colpito dall'iscrizione di ipoteca. Difatti, nessuna disposizione normativa prevede che la comunicazione preventiva, introdotta dal d.l. n. 70/2011, con l'inserimento dell'art. 77, comma 2-bis nel corpo del DPR n. 600/1973, debba indicare gli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria. La scelta normativa di non prevedere come necessaria l'indicazione nel preavviso di iscrizione del bene che si intende pignorare non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, che ovviamente conosce quali sono le proprie proprietà immobiliari e che ben può successivamente reagire di fronte ad un'ipoteca che ritiene illegittimamente iscritta. Infatti, se è evidente che il diritto di ipoteca come asservimento di un bene a garanzia di un determinato credito può sorgere solo su un bene immobile individuato, è altrettanto evidente che l'ipoteca nasce con l'iscrizione, non già con il suo preavviso, ed è al momento dell'iscrizione che il bene deve essere determinato. Nel caso di specie, per tutti questi motivi, il giudice non ha accolto il ricorso. |