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La liberazione anticipata alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 112/2024

Lorenzo Cattelan
18 Marzo 2025

Il procedimento per la liberazione anticipata è regolato dall'art. 69-bis ord. penit., il quale è stato integralmente sostituito dall'art. 5, comma 3, d.l. n. 92/2024, convertito con modifiche dalla l. n. 112/2024. Il magistrato di sorveglianza di Napoli lo scorso 7 marzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale per il presunto contrasto del nuovo art. 69-bis ord. penit. con gli artt. 3 e 27 Cost.

Cenni in materia di liberazione anticipata

Nonostante la disciplina normativa la collochi nel capo VI dell'ordinamento penitenziario tra le misure alternative alla detenzione, la liberazione anticipata va annoverata tra le cause di estinzione parziale della pena, essendo una ipotesi di riduzione del residuo di pena da scontare. La competenza giurisdizionale appartiene alla Magistratura di Sorveglianza (è non già anche al Giudice dell'esecuzione, come pure erroneamente sostenuto in – seppur rare – decisioni di merito).

Come chiarito dalla Corte costituzionale, la liberazione anticipata è un istituto dell'ordinamento penitenziario che riguarda la «dimensione sostanziale del trattamento punitivo, poiché incide direttamente sulla durata della pena detentiva, e la riduce in misura rilevante, comportando un'anticipata scarcerazione del condannato ammesso ad avvalersene» (C. cost., 14 gennaio, dep.11 febbraio, 2021, n. 17).

La liberazione anticipata, infatti, consente al condannato ad una pena restrittiva della libertà che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione di fruire di una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

Tale detrazione di pena, ai sensi dell'art. 54 ord. penit., è concedibile non solo a quanti siano reclusi in istituti carcerari ma anche a coloro che stiano scontando la condanna definitiva in misura alternativa (affidamento in prova ordinario e terapeutico, detenzione domiciliare, esecuzione della pena detentiva presso il domicilio ai sensi della legge n. 199/2010, semilibertà), oltreché a coloro che siano al c.d. regime di arresti domiciliari esecutivi, ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p. Nondimeno, la liberazione anticipata può riguardare anche i responsabili per delitti ex art. 4-bis ord. penit.; i detenuti soggetti al regime del “carcere duro” ex art. 41-bis ord. penit. o sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis ord. penit.; i condannati nel caso di sospensione o differimento della pena ex artt. 146 e 147 c.p., in relazione ai periodi detentivi espiati prima della concessione del rinvio dell'esecuzione.

A seguito della modifica normativa intervenuta grazie all'art. 18 della Legge Gozzini (l. n. 663/86), che a sua volta recepisce le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale 21 settembre 1983 n. 274, la liberazione anticipata può essere chiesta anche dall'ergastolano. Infatti, per la concessione dei benefici connessi alla condizione dell'avvenuta espiazione di una determinata quantità di pena (permessi premio, regime di semilibertà, liberazione condizionale) in termini assoluti, i giorni di liberazione anticipata si considerano come pena espiata (c.d. principio di presunzione).

Per quel che riguarda i periodi di custodia cautelare sofferti in Stati UE, la giurisprudenza è concorde nel tenere conto anche di tali espiazioni (cfr. Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2016, n. 24449; Cass. pen., sez. I, 7 novembre 2014, n. 3092; Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2013, n. 11597; Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2011, n. 983). Ciò alla luce del principio della fungibilità delle detenzioni espiate in Stati diversi, stabilito dall'art. 738 c.p.p., espressione del principio di integrazione giuridica tra gli Stati dell'Unione europea, analogamente all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 161/2010, che, nel dare esecuzione nel diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, ha stabilito che «la pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini della esecuzione». Quanto detto vale anche nell'ipotesi in cui l'interessato abbia scontato parte di pena in Paesi extra-UE, purchè si riscontrino convenzioni bilaterali o facenti parte del diritto internazionale generale, che consentano all'autorità giudiziaria italiana l'applicazione degli istituti dell'ordinamento interno, riguardanti il trattamento penitenziario, ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 54 ord. penit.

La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla pendenza di un rapporto giuridico di esecuzione penale, pur potendo il condannato fruire del beneficio ancor prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione (v. art. 656, comma 4-bis, c.p.p.).

Sul piano dell'ammissibilità, poi, il beneficio può essere accordato soltanto con riferimento ai semestri di pena relativi al titolo esecutivo attualmente in corso di espiazione a carico del condannato (anche se costituito da un provvedimento di cumulo che riporti periodi detentivi già espiati, incluso il c.d. “presofferto” e la detenzione sofferta per altra causa, ma ritenuta fungibile). 

La semestralizzazione del giudizio

L'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986 ha comportato la sostituzione del principio di globalità con una valutazione del Magistrato di Sorveglianza riferita ad ogni singolo semestre di pena scontata. Ne deriva che il Giudice ha il dovere di esprimere una valutazione sulla liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre scontato, sia in provvedimenti separati che in un'unica ordinanza, e con la possibilità di prendere delle decisioni diverse per i vari semestri.

Secondo Cass. pen., sez. I, 4 gennaio 2000, n. 5819: «Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre, però, che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre una mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale e approfondita motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva». Tale impostazione è stata confermata dalla successiva giurisprudenza costituzionale e di legittimità (cfr.Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2022, dep. 8 agosto 2023, n. 34572). Ad ogni modo, per i provvedimenti di diniego delle riduzioni di pena fondati su comportamenti tenuti in semestri contigui è richiesta una «più penetrante motivazione» (Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 1992, n. 3862).

Rispetto alla nuova disciplina contenuta nell'art. 69-bis ord. penit., nel testo novellato dall'art. 5, comma 3, d.l. n. 92/2024, conv. con modif. dalla l. n. 112/2024, v'è chi in dottrina (Fiorentin) solleva dubbi sul fatto che la nuova formulazione potrebbe contribuire a modificare il criterio della c.d. “semestralizzazione” (basato sulla valutazione del beneficio relativamente ad ogni singolo semestre di pena scontata) con un criterio di valutazione “complessiva” dell'intero periodo detentivo, con la possibile conseguenza che fatti negativi verificatisi in un determinato semestre di pena possano riverberarsi negativamente sulla valutazione dei semestri precedenti, come per l'appunto già ammesso dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di episodi particolarmente gravi commessi dal detenuto.

Autorevole orientamento, infine, sostiene che una soluzione diversa rispetto alla semestralizzazione è suggerita dall'art. 47, comma 12-bis, ord. penit. in tema di calcolo delle riduzioni di pena spettanti all'affidato in prova: il requisito del recupero sociale, infatti, non si presterebbe ad una valutazione segmentata (Della Casa).

La partecipazione all'opera di rieducazione

Per le caratteristiche sopra descritte, la liberazione anticipata è stata definita «mezzo di trattamento progressivo di portata risocializzante» (Carnevale, Siracusano, Coppetta) che, in concreto, assolve ad una pluralità di funzioni: stimolare la partecipazione del condannato alle attività trattamentali e la sua adesione alla proposta rieducativa; favorire il mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti penitenziari; contenere il sovraffollamento carcerario attraverso un più rapido accesso alle misure alternative alla detenzione.

Nel merito, la concessione della liberazione anticipata è subordinata all'accertamento relativo alla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Tale requisito è valutato con particolare riferimento all'impegno dimostrato «nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna» (art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).

In primo luogo, la partecipazione al processo di rieducazione richiede la dimostrazione di un coinvolgimento attivo da parte dell'individuo, che evidenzi la sua volontà di intraprendere il percorso di rieducazione. In questo contesto, elementi significativi possono includere, ad esempio, l'impegno in attività lavorative, la partecipazione a corsi scolastici o di formazione professionale all'interno dell'istituto penitenziario, e l'uso positivo dei permessi premio (art. 30-ter ord. penit.) o del lavoro esterno (art. 21 ord. penit.). Non è invece necessario un ravvedimento, ossia una revisione critica del passato criminale e il riconoscimento del valore negativo delle proprie azioni. Sul punto, la giurisprudenza afferma in generale che, per ottenere una riduzione della pena, è richiesto un impegno ulteriore rispetto alla semplice osservanza delle regole penitenziarie (cfr. Cass. pen., sez. I, 30 giugno 1995, n. 201746).

La valutazione della partecipazione al processo di rieducazione è, inoltre, di natura relativa e deve essere calibrata sulle specifiche caratteristiche di ciascun condannato. In questi termini, è utile tener conto di:

  • quantità e qualità delle esperienze rieducative offerte dall'amministrazione penitenziaria, cosicché ad una maggiore ricchezza nell'offerta trattamentale corrisponda un più significativo impegno da parte del condannato;
  • eventuale presenza di disturbi fisici o mentali, capacità intellettive, origine sociale e livello di istruzione, che possono incidere sulla capacità degli interessati di comprendere e beneficiare delle opportunità di rieducazione (cfr. Cass. pen., sez. I, 7 dicembre 2018, n. 2421);
  • eventuale inserimento del condannato istante in regimi detentivi speciali, come la sorveglianza particolare (art. 14-bis ord. penit.) o il regime ex art. 41-bis ord. penit., che di fatto limitano o sospendono le occasioni di risocializzazione.

Nella valutazione della concessione del beneficio vanno poi considerate anche eventuali infrazioni disciplinari commesse dal detenuto, senza tuttavia declinare alcun automatismo specie per le infrazioni più lievi.

Rispetto alla definizione del semestre su cui deve basarsi la valutazione della partecipazione all'opera rieducativa, la giurisprudenza prevalente sostiene che questo possa derivare dalla somma di più periodi frazionati di pena scontata, purché siano attribuibili alla medesima pena in esecuzione (Cass. pen., sez. I, 15 marzo 1996, n. 762). La Cassazione ha ulteriormente specificato che la somma delle frazioni di semestre è ammessa se consente un'effettiva valutazione autonoma della partecipazione al processo di rieducazione. Pertanto, mentre non ci sono problemi quando i periodi sono contigui (creando un'unica e continua esperienza esecutiva), è inaccettabile «cucire insieme spezzoni minimi di detenzione» o «estrarre un periodo da una detenzione che, per la parte rimanente, è estranea al giudizio» (Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 1997, n. 2132). Ecco, dunque, che nelle ipotesi in cui il semestre da valutare sia segmentato da un ritorno in libertà, la commissione di ulteriori reati dopo la liberazione ben può giustificare il diniego o la revoca del beneficio, atteso che la recidiva viene considerata indicativa di una partecipazione «insufficiente del soggetto al precedente percorso di rieducazione, se non addirittura di un fallimento del medesimo» (cfr. Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2022, n. 34572).

La concessione, la mancata concessione o la revoca

L'art. 54, comma 2, ord. penit., così come modificato dalla legge 8 agosto 2024 n. 112, di conversione del d.l. n. 92/2024 (cd. “decreto carcere sicuro”), prevede che la comunicazione riguardante la concessione, la mancata concessione o la revoca della liberazione anticipata debba essere comunicata all'ufficio del Pubblico Ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione (sanando con ciò una grave lacuna presente nel Decreto che riferiva questa procedura solo ai mancati accoglimenti di liberazione anticipata). Coerentemente, anche il nuovo testo del comma 4 dell'art. 69-bis ord. penit., introdotto sempre dal d.l. n. 92/2024, stabilisce che il provvedimento di concessione o diniego del beneficio deve essere comunicato o notificato senza indugi ai soggetti di cui all'articolo 127 c.p.p.

Tuttavia, permangono delle criticità, in quanto il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria, rendendo incerta l'immediata applicabilità della nuova procedura rispetto alle annunciate modifiche al d.P.R. n. 230/00, che avrebbero dovuto essere apportate entro sei mesi dall'entrata in vigore della l. n. 112/2024 (ossia entro il 10 febbraio 2024). Ad ogni modo, considerando che si tratta di modifiche di natura processuale, la regola tempus regit actum suggerisce che la nuova disciplina debba trovare applicazione almeno per le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dal 10 agosto 2024. Sul punto, si condivide l'opinione di quanti, nelle more dell'intervento legislativo, auspicano la stipula di appositi protocolli operativi con i PRAP al fine di consentire ai detenuti di presentare richieste di liberazione anticipata che siano complete degli elementi ora richiesti dalla legge, a pena di inammissibilità, nonché di stimolare la trasmissione degli elenchi delle persone con fine pena ravvicinata (almeno sei mesi) per garantire l'esame delle posizioni nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 2 dell'art. 69-bis ord. penit.

Altro aspetto rilevante in materia di liberazione anticipata riguarda la revoca. Ebbene, l'art. 54, comma 3, ord. penit. stabiliva che la condanna per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione, dopo la concessione del beneficio, comportava automaticamente la revoca della liberazione anticipata. A seguito della sentenza n. 186 del 23 maggio 1995, la Corte costituzionale ha stabilito che è il Tribunale di Sorveglianza a dover valutare se la condotta illecita del soggetto, accertata tramite sentenza di condanna (anche di patteggiamento) definitiva, sia incompatibile con il mantenimento del beneficio e non possa invece essere attribuito al fallimento dell'opera rieducativa o a una manifestazione occasionale di devianza (cfr. Cass. pen., sez. I, 10 ottobre 2014, n. 49442).

Secondo la giurisprudenza prevalente, poi, ai fini della revoca si considerano esclusivamente i delitti commessi durante il periodo di esecuzione, anche in caso di sua temporanea sospensione, come nel caso in cui il condannato stia beneficiando di un permesso, di una misura alternativa (inclusa la liberazione condizionale) o del rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 147 c.p.

In aggiunta, non è sufficiente che sia stata emessa una condanna; è necessario che questa diventi irrevocabile. È importante, sul punto, ricordare come la Corte costituzionale abbia dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., in relazione all'art. 54, comma 3, ord. penit., nella parte in cui non prevede che la revoca della liberazione anticipata possa essere disposta non solo per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione dopo la concessione del beneficio, ma anche in caso di sopravvenuta assoluzione e di applicazione contestuale di una misura di sicurezza per un fatto qualificato ai sensi dell'art. 115 c.p. (C. cost., 11 febbraio 2021, n. 17).

Infine, contrariamente alla dottrina, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la revoca, basandosi sulla constatazione del fallimento del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, si estende a tutte le riduzioni di pena precedentemente concesse al soggetto in merito al titolo esecutivo in fase di esecuzione al momento della commissione del reato (cfr. Cass. pen., sez. I, 18 settembre 2014, n. 260595).

L'iter processuale alla luce della legge n. 112/2024

Il procedimento per la liberazione anticipata è regolato dall'art. 69-bis ord. penit., il quale è stato integralmente sostituito dall'art. 5, comma 3, d.l. n. 92/2024, convertito con modifiche dalla l. n. 112/2024. È importante notare che lo stesso articolo ha modificato anche l'art. 656 c.p.p., introducendo il comma 10-bis, il quale stabilisce che nell'ordine di esecuzione la pena da scontare deve essere indicata tenendo conto delle detrazioni previste dall'art. 54 ord. penit. In particolare, è richiesto che siano specificate le detrazioni e che venga evidenziata la pena da espiare senza tali detrazioni, informando il condannato che le detrazioni non saranno riconosciute se durante l'esecuzione non partecipa all'opera di rieducazione.

La Relazione di accompagnamento al d.d.l. S. 1183, che converte il d.l. n. 92/2024, sottolinea che questa disposizione ha un duplice obiettivo: «stabilizzare fin dall'inizio [...] i semestri di interesse e il relativo conteggio delle riduzioni premiali» nonché di «promuovere l'adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, il quale ha modo di vedere già conteggiate tutte le detrazioni, ma al contempo è avvisato del fatto che, perché divengano effettive, dovrà partecipare all'opera di rieducazione». Ad ogni modo, si tratta di un adempimento formale che, per chi già opera nell'ambito penitenziario, non può che rivelarsi poco utile, dal momento che già ogni detenuto, anche quello di primo ingresso, ben conosce le potenzialità della liberazione anticipata.

È poi previsto che prima di emettere l'ordine di esecuzione, il pubblico ministero calcoli astrattamente le detrazioni ex art. 54 ord. penit. riguardo al "presofferto" cautelare, al fine di verificare se, all'esito di tale operazione, il residuo da espiare rientri nei limiti necessari per la sospensione dell'ordine (art. 656, comma 4-bis, c.p.p.); rimane naturalmente compito del Magistrato di Sorveglianza decidere sull'effettiva concessione del beneficio. V'è da domandarsi, a questo punto, se nell'ipotesi di rigetto o revoca (anche parziali) del beneficio il P.M. debba rinotificare al condannato un nuovo ordine esecutivo con il fine pena rideterminato alla luce delle decisioni dell'organo giudicante.

La riforma inaugurata dal c.d. Decreto Carceri ha, per certi versi, appesantito il lavoro delle Cancellerie, già sottodimensionate e gravate da una forte carenza d'organico, e dei Magistrati. Difatti, il procedimento volto alla valutazione sulla meritevolezza del beneficio è ora sostanzialmente rimesso all'iniziativa dell'Ufficio Giudiziario (e non già all'istanza della parte, come in precedenza). In particolare, il nuovo iter prevede che il Magistrato di Sorveglianza calcoli le detrazioni ex art. 54 ord. penit. nei 90 giorni precedenti alla conclusione della pena, ad eccezione dei semestri già valutati.

Invero, i semestri utili alla liberazione anticipata possono essere esaminati anche prima dei 90 giorni antecedenti il termine dell'espiazione in due situazioni:

  1. il condannato richiede misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi (lavoro all'esterno e permessi premio), rispetto ai quali è rilevante la liberazione anticipata (comma 1, art. 69-bis ord. penit.). In questo caso, le richieste di accesso a misure alternative alla detenzione possano essere presentate a partire da 90 giorni prima che maturino i presupposti per l'accesso ai benefici, tenendo conto delle eventuali detrazioni ex art. 54 ord. penit.
  2. il detenuto richiede ex se la liberazione anticipata indicando uno “specifico interesse” diverso dagli interessi legati al fine pena o all'accesso ai benefici penitenziari (comma 3 dell'art. 69-bis ord. penit.). Questa ipotesi, dal carattere evidentemente residuale, può ricorrere in caso di richiesta di scioglimento del cumulo, ossia l'interesse del detenuto di verificare che, tenendo conto delle detrazioni previste dall'art. 54, la pena per un reato che impedisce l'applicazione di determinati istituti sia stata completamente scontata. Oltre a questa casistica, la dottrina richiama anche richieste relative a specifiche opportunità di lavoro all'esterno (Triggiani).

Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal Magistrato Di Sorveglianza tramite ordinanza in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (cd. contraddittorio eventuale e differito, ritenuto peraltro legittimo da C. cost., 19 luglio 2005, n. 291). Tale provvedimento deve essere comunicato o notificato senza indugi ai soggetti indicati dall'art. 127 c.p.p.

Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 69-bis ord. penit. prevede, inoltre, che quando la competenza a decidere su un'istanza di accesso ad una misura alternativa o ad altri benefici analoghi appartiene al Tribunale di Sorveglianza e sia rilevante il computo della effettiva pena da espiare, il Presidente del Tribunale trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza per la decisione sulla concessione della liberazione anticipata.

Un'ulteriore novità introdotta dalla l. n. 112/2024 riguarda l'espunzione del riferimento, contenuto nel comma 2 della precedente formulazione dell'art. 69-bis ord. penit., al parere preliminare del Pubblico Ministero.

Contro l'ordinanza con cui il magistrato concede o nega la liberazione anticipata, il difensore, l'interessato e il P.M. possono presentare reclamo al competente Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (art. 678 c.p.p.). Il vaglio di ammissibilità del reclamo per essere superato necessita: del rispetto del termine di presentazione, della specifica esposizione dei motivi di impugnazione e, infine, del preciso riferimento al provvedimento contestato.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza è soggetta a ricorso per cassazione.

Dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina

Come ampiamente descritto, secondo la riformulazione del quadro normativo avvenuta ad opera della l. n. 112/2024, il detenuto non può più avanzare istanza di concessione della liberazione anticipata allo scadere di ogni singolo semestre. A detta di una parte della magistratura di sorveglianza, le condizioni che ora legittimano la richiesta del beneficio ex art. 54 ord. penit. sono eccessivamente limitate (astratta concedibilità di misure alternative entro novanta giorni dall'istanza oppure altro interesse giuridicamente fondato, come l'ipotesi di scioglimento del cumulo).

In questi termini, il magistrato di sorveglianza di Napoli lo scorso 7 marzo 2025 ha sollevato questione di legittimità costituzionale per il presunto contrasto del nuovo art. 69-bis ord. penit. con gli artt. 3 e 27 Cost. Nel dettaglio, «il riservare ad un giudizio lontano, finale e condizionato dall'andamento globale dell'esperienza carceraria, rischia di compromettere il comportamento del detenuto e la sua adesione alle proposte rieducative interne, vanificando, nel divenire quotidiano, la rieducazione, costituzionalmente imposta». L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale rimarca, in sostanza, la valenza rieducativa del giudizio semestralizzato, che sarebbe il solo capace di rafforzare l'incentivo psicologico di adesione al programma trattamentale. Il neo-introdotto giudizio algebrico frustrerebbe lo scopo dell'istituto, a causa dell'incertezza che il futuro potrebbe riservare agli sforzi adesivi degli interessati (si riporta, in questo passaggio argomentativo, la considerazione già espressa in Cass. pen., sez. I, 14 marzo 1990 n. 276, secondo cui «il punto di forza dello strumento rieducativo, che si ricollega agli insegnamenti della terapia criminologica … una sollecitazione che impegna le energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in un breve lasso di tempo, purchè in quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa»). La valutazione tempestiva sulla detrazione, quindi, viene letta quale stimolo insostituibile per le scelte individuali del detenuto, capace di indurlo ad un miglioramento nelle scelte di condotta.

Ciò che verrebbe inficiato, secondo questo orientamento, sarebbe il principio della progressione trattamentale. Al contrario, verrebbe irragionevolmente valorizzato un criterio meramente algebrico (il termine di novanta giorni dalla possibilità di accedere ad un beneficio extramurario) che punta solamente ad abbreviare l'esperienza detentiva. Ciò, tuttavia, andrebbe a discapito del fondamentale sinallagma tra la partecipazione all'opera rieducativa e il riconoscimento del beneficio, che consolida la progressione in funzione della rieducazione del detenuto e della pena costituzionalmente presidiata. Sarebbe particolarmente importante per il condannato avere un riscontro immediato sulla condotta serbata nel singolo semestre così da avere, nel caso, la possibilità di rielaborare in chiave costruttiva gli eventuali episodi ritenuti non conformi all'opera di rieducazione offerta dall'amministrazione.

La detrazione di giorni di pena da scontare, in definitiva, non avrebbe carattere pietistico bensì rappresenterebbe una pronta risposta premiale allo sforzo che il condannato promana nell'aderire al programma rieducativo.

Ancora, secondo il magistrato di sorveglianza di Napoli, il nuovo art. 69-bis ord. penit. mettendo in stretto collegamento la liberazione anticipata con la possibilità di fruire di misure alternative, sacrificherebbe le altre finalità dell'istituto, con ciò violando il principio di ragionevolezza insito nell'art. 3 Cost. E ciò avverrebbe, in particolare, per i condannati a lunghe pene detentive, nei confronti dei quali l'art. 54 ord. penit. rappresenterebbe «il vero motore esecutivo della rieducazione quotidiana».

Conclusioni

Le descritte modifiche normative rappresentano un importante passo avanti nella gestione della liberazione anticipata, quantomeno nel pensiero ispiratore della Riforma, mirando a semplificare e rendere più efficiente il processo, oltre ad incentivare la partecipazione dei detenuti ai programmi di rieducazione.

Appare positivo il meccanismo che consenta al condannato di contare, giorno per giorno, ai fini dell'ammissibilità dei benefici penitenziari, non già di tutte le possibili detrazioni, ma soltanto di quelle per le quali ha già espiato la relativa pena. In questi termini, sono stati giudicati poco efficaci gli ordini di esecuzione che citano soltanto il fine pena virtuale “finale”, con il rischio che l'interessato ritenga di poter lucrare sin da subito un beneficio che occorre invece maturare via via. Nondimeno, come fa notare Gianfilippi, il computo “per semestre” fuga anche il rischio di una indicazione errata del fine pena virtuale “finale”, che deriva dal mero computo dei semestri astrattamente ottenibili (ad es.: tre anni di pena = sei semestri), perché in realtà la progressiva concessione delle riduzioni di pena da quarantacinque giorni ciascuna, determina una riduzione del fine pena che non consente il completamento di tutti i semestri astrattamente da eseguirsi (nello stesso esempio: con tre anni di pena possono completarsi soltanto cinque semestri).

Per quanto riguarda gli addetti ai lavori, ci si aspetta un aggiornamento dei portali in uso agli uffici matricola degli istituti penitenziari e alle cancellerie dei tribunali di sorveglianza e delle procure, che rendano evidente nella posizione giuridica sia il fine pena reale sia quello virtuale.

In conclusione, il problema del sovraffollamento cui mira a fronteggiare la normativa in commento non può essere relegato ad una questione di allocazioni; occorre piuttosto ragionare sull'elaborazione di una efficace esperienza risocializzante, indispensabilmente connessa agli spazi detentivi e al loro significato. Ma per far questo, ancor prima che sulla costruzione di nuovi istituti o di modifiche processuali, andrebbe affrontato con serietà il problema di risorse umane già allo stato del tutto insufficienti e rispetto al potenziamento delle quali l'ampliamento degli spazi finisce per essere decisamente secondario. Il carcere è certamente assai più duro, infatti, «dove diventa un mero contenitore di corpi, abbandonati ad una quotidianità deprivata di opportunità di contatto con operatori ed operatrici in grado di costruire con le persone dei credibili percorsi di rientro in società» (Gianfilippi).

Riferimenti

  • S. Carnevale, F. Siracusano, M.G. Coppetta, Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Manuale di diritto penitenziario, III ed., Torino 2023, p. 264 ss.;
  • S. Cascone, Interventi in materia di liberazione anticipata, in Aa.Vv., Le riforme Nordio 2024. Guida pratica alle principali novità in materia di diritto penale e processuale penale, Roma 2024, p. 95 ss.;
  • M.G. Coppetta, sub art. 54, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, VI ed., Milano 2019, p. 770 ss.;
  • F. Della Casa, sub art. 69-bis, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, VI ed., cit., p. 947 ss.;
  • F. Fiorentin, Decreto “carcere sicuro”: tutte le novità. D.l. 92/2024 (GU 4 luglio 2024 n. 155) conv. in l. 112/2024 (GU 9 agosto 2024 n. 186), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2024, p. 15 ss.;
  • F. Gianfilippi, Il decreto legge 4 luglio 1992, n. 24 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario, in Giust. insieme, 10 luglio 2024;
  • M.C. Ornano, Osservazioni sugli interventi in materia di liberazione anticipata e misure in materia penitenziaria di cui al Decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024. Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato in materia di D.l. 92 del 2024, 10 luglio 2024, in Giust. insieme, 15 luglio 2024;
  • M. Passione, Ancora a proposito del d.d.l. n. 1183 in materia di diritto penitenziario, in Sist. pen., 17 luglio 2024;
  • A. Ricci, Osservazioni a prima lettura sull'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, in tema di liberazione anticipata, in Giur. pen. web, 7-8, 2024;
  • N. Triggiani, La liberazione anticipata dopo il c.d. “decreto carceri”: rilevanti innovazioni e importanti criticità, in Annali 2024 del Dipartimento Jonico, pp.292 ss.

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