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Consulta, 41-bis: incostituzionale ridurre le “ore d’aria” per i detenuti

La Redazione
18 Marzo 2025

La sicurezza è garantita dalla separazione dei gruppi di socialità

La permanenza all'aperto dei detenuti in regime di carcere duro deve attenersi alla normativa generale di cui all'articolo 10 ord. penit., sia per quanto riguarda la durata minima di almeno quattro ore al giorno, sia relativamente alla possibilità per la direzione dell'istituto di ridurre tale durata a due ore al giorno per giustificati motivi.

Con sentenza n. 30/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, ord. penit., limitatamente alla frase «ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».

La Corte ha così definito le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, precisando che tale decisione «non pone in alcun modo in discussione l'impianto complessivo del regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. penit., ma interessa esclusivamente un segmento particolare della relativa disciplina, qual è quello concernente la  permanenza del detenuto all'aperto».

Con la decisione in commento, la Corte ha stabilito che la permanenza all'aperto dei detenuti in detto regime, che non siano soggetti a sorveglianza particolare, deve attenersi alla  normativa generale  di cui all'articolo 10 della stessa legge, sia per quanto riguarda la  durata minima di almeno quattro ore al giorno, sia relativamente alla possibilità per la direzione dell'istituto di ridurre tale durata a due ore al giorno per giustificati motivi.

Dato che nel regime differenziato le ore d'aria sono godute dai detenuti all'interno di un  gruppo di socialità ristretto, (non più di quattro, e quindi anche tre o due), «opportunamente selezionato dall'amministrazione penitenziaria», la Corte ritiene che  il limite massimo di due ore al giorno, già dimezzato dalla legge n. 94/2009non sia ragionevole, né conforme alla finalità rieducativa della pena, in quanto, «mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria,  nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l'accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all'adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità».

Infine, la Corte sottolinea come «l'ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all'aperto contribuisce a delineare una  condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta  più rispondente al   senso di umanità».

   

*Fonte: DirittoeGiustizia

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