Fornitura di farmaci: obbligo per gli Enti del servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi tramite i soggetti aggregatori

18 Marzo 2025

Gli enti del servizio sanitario regionale sono obbligati ex lege ad effettuare i propri approvvigionamenti attraverso le convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori e ciò al fine di superare la frammentazione delle stazioni appaltanti e di eliminare conseguentemente l'inefficienza insita nella parcellizzazione delle procedure di gara. E ciò anche quando il singolo ente dimostri di essere in grado di ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle emergenti dai contratti stipulati dai soggetti aggregatori.

Il caso. La ricorrente ha impugnato la gara avviata da un Ente del servizio sanitario, avente ad oggetto la fornitura di medicinali. La ricorrente sostiene di essere pregiudicata da questa decisione in quanto essa ha stipulato con la centrale di committenza regionale un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura del medesimo farmaco a tutti enti del Servizio Sanitario Regionale i quali, pertanto, sarebbero a suo parere obbligati ad utilizzare tale canale per i propri approvvigionamenti senza possibilità di indire in proprio nuove gare.

La soluzione del TAR Lombardia. Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso. Il Giudice amministrativo ha dapprima ricostruito il quadro normativo nazionale (art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, artt. 1, comma 3, e 15, comma 13, decreto legge n. 95/2012; art. 9, comma 3, l. n. 89/2014, art. 1, comma 548 della l. n. 208/2015) e regionale (art. 1, comma 6-bis, della legge regionale n. 33 del 2009, DGR Lombardia n. XI/4334 del 2012) di riferimento, rilevando che tutte queste disposizioni impongono agli enti del servizio sanitario regionale di effettuare i propri approvvigionamenti attraverso le convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori.

La ratio di tali norme è quella di superare la frammentazione delle stazioni appaltanti e di eliminare conseguentemente l'inefficienza insita nella parcellizzazione delle procedure di gara. Occorre infatti tenere conto che la centralizzazione delle procedure di approvvigionamento, oltre ad assicurare economie di scala, comporta l'annullamento dell'asimmetria informativa che si crea tra le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici.

Il TAR Lombardia, poi, ha verificato se tali norme impediscano in maniera assoluta ai singoli enti del servizio sanitario nazionale di procedere autonomamente agli acquisti o se siano ammesse eccezioni, come nel caso di dimostrati risparmi di spesa.

Alla luce degli obblighi di cui all'art. 1, comma 449, l. n. 296/2006, per gli enti del servizio sanitario nazionale il TAR afferma che è preferibile seguire l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di approvvigionamento centralizzato sussiste anche quando il singolo ente dimostri di essere in grado di ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle emergenti dai contratti stipulati dai soggetti aggregatori. Questa conclusione, oltre che più aderente alla lettera della legge, appare anche più logica in quanto l'efficienza delle procedure di aggiudicazione aggregate deve essere misurata, non già a livello di singolo ente, ma a livello di sistema.

A questo proposito il TAR osserva che la coesistenza delle gare centralizzate con la possibilità per le singole aziende di effettuare gare autonome potrebbe privare di appetibilità e competitività le gare bandite dalle centrali acquisti che diventerebbero, in pratica, poco più di un sistema per fissare le basi d'asta.

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