Anomalia dell’offerta: dati desumibili da “altre commesse analoghe” e costo della manodopera superiore a quello a base di gara

21 Marzo 2025

I dati desumibili da altre procedure analoghe a quella per la quale si procede alla verifica dell'anomalia non possono di per sé dimostrare la congruità [o la non congruità] dell'offerta, variando caso per caso i dettagli delle gare e le specifiche caratteristiche dell'offerente.

Laddove il costo della manodopera dichiarato nell'offerta economica risulti superiore a quello stimato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, non deve essere richiesta alcuna specifica giustificazione della congruità del costo essendo richiesta tale dimostrazione solamente nel caso di indicazione di un costo del lavoro più basso rispetto a quello previsto dalla stazione appaltante.

Il caso. Nell'ambito di una gara per l'affidamento di servizi di recupero dei rifiuti urbani, all'esito dell'apertura delle offerte dei due operatori concorrenti, la stazione appaltante sottoponeva a verifica dell'anomalia quella dell'impresa risultata prima in graduatoria ai sensi dell'art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.

Analizzati i chiarimenti resi, la stazione appaltante ha ritenuto le giustificazioni prodotte sufficienti a dimostrare l'equivalenza di tutele del diverso CCNL applicato, la congruità e sostenibilità dell'offerta nel suo complesso e pertanto ha aggiudicato la gara in via definitiva all'o.e. primo classificato.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è insorto il secondo classificato che ha contestato, sotto diversi profili, il giudizio di “non anomalia” sull'offerta dell'aggiudicatario.

La tesi del ricorrente. Sotto un primo profilo, a giudizio del ricorrente, l'aggiudicataria andava esclusa dalla procedura per aver offerto un prezzo significativamente inferiore a quello previsto in analoghe procedure.

Sotto altro profilo, inoltre, la ricorrente ha lamentato che la contro-interessata si sarebbe limitata ad attestare l'equivalenza del CCNL applicato rispetto a quello indicato nella lex specialis di gara senza fornire utili elementi per verificare la congruità del costo unitario offerto (numero dei dipendenti impiegati, rispettivi livelli retributivi, mansioni e anzianità, etc.).

Le considerazioni e le conclusioni del TAR. Il TAR ha rigettato il ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni.

Dato il tenore delle censure sollevate del ricorrente in merito al giudizio di verifica dell'anomalia, il Collegio ha preliminarmente ribadito il principio secondo cui il giudizio di “non anomalia” delle offerte non postula un rinforzato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto laddove dove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall'impresa.

Passando allo scrutinio dei motivi di ricorso, con riferimento ai dati “comparativi” rinvenibili da altre procedure analoghe a quella per la quale si è proceduto alla verifica dell'anomalia, ad avviso del Collegio tali elementi non possono di per sé dimostrare la congruità dell'offerta, variando caso per caso i dettagli delle gare e le specifiche caratteristiche dell'offerente.

Analogamente, e per le medesime ragioni, anche le prospettazioni della ricorrente – che censura l'offerta dell'aggiudicataria sulla base di elementi “mutuati” da altra analoga procedura -, non valgono di per sé a dimostrare l'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria.

Quanto al secondo profilo censurato dalla ricorrente (equivalenza CCNL), a giudizio del TAR il costo della manodopera dichiarato nell'offerta economica dalla aggiudicataria risultava addirittura superiore a quello stimato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara con la conseguenza che alcuna specifica giustificazione della congruità del costo doveva in realtà essere fornita, essendo richiesta tale dimostrazione solamente nel caso di indicazione di un costo del lavoro più basso rispetto a quello previsto dalla stazione appaltante (ex plurimis, Cons. Stato, sentenza n. 9254/2024).

Per l'effetto delle considerazioni che precedono, non ravvisando il Collegio alcun vizio sull'istruttoria condotta dalla stazione appaltante in ordine alla verifica di anomalia dell'offerta della società prima classificata, il ricorso è stato respinto e, conseguentemente, confermata l'aggiudicazione già disposta.

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