Responsabilità di padroni e committenti e danno ai membri della famiglia nucleare originaria
21 Marzo 2025
«La morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c. una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; v. anche Cass. 30 agosto 2022, n. 25541 e, già, Cass. 16 marzo 2012, n. 4253). Dando continuità al principio succitato, la Cassazione osserva che «la presunzione iuris tantum riguarda la sofferenza morale derivante dalla perdita del rapporto parentale e non si estende al danno dinamico-relazionale sulla cui liquidazione «incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva […] delle quali il giudice di merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare». In conclusione, la Corte di cassazione nel decidere il caso di specie, aderisce alla giurisprudenza richiamata e nell'accogliere il ricorso presentato dai congiunti del danneggiato (deceduto sul lavoro) evidenzia che il rilievo della Corte di merito secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale avrebbe dovuto essere provato da chi ne chiedeva il risarcimento, è erroneo in diritto, perché la circostanza che questo pregiudizio integrasse un danno-conseguenza, non intaccava la presunzione iuris tantum della sua sussistenza, in base alla quale gravava sul danneggiante (datore di lavoro) l'onere di fornire la prova contraria. |