Tributario

Possibilità per un'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni tributarie

La Redazione
28 Marzo 2025

Nella fattispecie in esame al contribuente era stato contestato il mancato pagamento dell'IRPEF sul maggior reddito accertato in applicazione del cd. redditometro ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e gli erano state irrogate le relative sanzioni amministrative.

Le violazioni tributarie in esame si collocano nei periodi d'imposta 2004-2005, il ricorrente ha chiesto l'applicazione retroattiva del più favorevole ius superveniens (il D.lgs. n. 158/2015, entrato in vigore successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, e il D.lgs. n. 87/2024, entrato in vigore nelle more del giudizio di cassazione). 

Successivamente alla commissione delle contestate violazioni fiscali il legislatore è intervenuto diverse volte a revisionare il sistema sanzionatorio tributario, dapprima con il D.lgs. n. 158/2015 e più di recente attraverso il D.lgs. n. 87/2024, la Cassazione ha rinviato al giudice di merito le seguenti questioni giuridiche:

- possibilità di un'applicazione retroattiva della disciplina di cui ai citati decreti legislativi all'illecito tributario addebitato al contribuente;

- il vaglio di costituzionalità del regime transitorio stabilito dall'art. 5, del D.lgs. n. 87/2024 in relazione agli artt. 3,25 e 27 della Costituzione, sul presupposto di una qualificazione delle sanzioni irrogate in termini di “pene sostanziali” alla stregua dei criteri Engel definiti dalla giurisprudenza della CEDU.

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