Possibilità per un'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni tributarie
28 Marzo 2025
Le violazioni tributarie in esame si collocano nei periodi d'imposta 2004-2005, il ricorrente ha chiesto l'applicazione retroattiva del più favorevole ius superveniens (il D.lgs. n. 158/2015, entrato in vigore successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, e il D.lgs. n. 87/2024, entrato in vigore nelle more del giudizio di cassazione). Successivamente alla commissione delle contestate violazioni fiscali il legislatore è intervenuto diverse volte a revisionare il sistema sanzionatorio tributario, dapprima con il D.lgs. n. 158/2015 e più di recente attraverso il D.lgs. n. 87/2024, la Cassazione ha rinviato al giudice di merito le seguenti questioni giuridiche: - possibilità di un'applicazione retroattiva della disciplina di cui ai citati decreti legislativi all'illecito tributario addebitato al contribuente; - il vaglio di costituzionalità del regime transitorio stabilito dall'art. 5, del D.lgs. n. 87/2024 in relazione agli artt. 3,25 e 27 della Costituzione, sul presupposto di una qualificazione delle sanzioni irrogate in termini di “pene sostanziali” alla stregua dei criteri Engel definiti dalla giurisprudenza della CEDU. Bussole di inquadramento |