La revoca del testamento olografo
20 Marzo 2025
Massima Il fatto che una scheda testamentaria, di cui si affermi o si provi l’esistenza in un periodo precedente alla morte del de cuius, sia divenuta irreperibile pone in essere una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca. L'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Il caso Con atto di citazione il fratello del testatore agiva in giudizio davanti al Tribunale di Padova al fine di far dichiarare la nullità del testamento olografo del proprio fratello, pubblicato con verbale notarile in data 15.3.2016, e conseguentemente far dichiarare aperta la successione legittima del medesimo a favore dell'attore e dell'altra sorella dello stesso, disponendo la collazione del compendio ereditario. Esponeva l'attore che il fratello era deceduto celibe e senza figli, o ascendenti, l'1.2.2016, e che il notaio aveva pubblicato la fotocopia di un originario testamento olografo dello stesso andato perduto, recante su ogni pagina la dicitura "copia conforme all'originale" con la sottoscrizione del de cuius, non presentante i requisiti richiesti dall'art. 602 c.c. per valere come testamento olografo. I convenuti in giudizio, in qualità di eredi testamentari, sostenevano che la pubblicazione aveva riguardato, oltre alla copia del testamento olografo contenuta in una busta sigillata consegnata al notaio dalla convivente del defunto, anche due codicilli in originale del de cuius, non contestati nella loro autenticità, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa il notaio, al fine di chiederne, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna al risarcimento danni per responsabilità professionale per lo smarrimento dell'originale del testamento olografo a lui fiduciariamente consegnato dal testatore. Costituitosi il notaio, egli riconosceva di avere provveduto a pubblicare ai sensi dell'art. 620 c.c. la copia del testamento olografo consegnatagli in busta chiusa dalla convivente del defunto, unitamente ai due codicilli in originale che gli erano stati fiduciariamente affidati in custodia dal de cuius stesso, non contestati dall'attore. Il Tribunale di Padova rigettava la domanda attorea, accertava la pregressa esistenza, con conseguente validità ed efficacia, di un testamento olografo riferibile al de cuius non revocato, di contenuto identico alla copia fotostatica della scheda testamentaria pubblicata dal notaio il 15.3.2016, condannando l'attore alla refusione delle spese processuali. Contro la sentenza di primo grado i soccombenti proponevano appello, lamentando la violazione o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la prova della consegna dell'originale del testamento olografo al notaio e del successivo smarrimento non sarebbe stata desumibile dalle dichiarazioni rese in sede di interpello dal notaio, inattendibili perché interessate, essendo volte ad evitare l'accertamento della sua responsabilità professionale. La Corte d'Appello rigettava il gravame sulla scorta della valenza confessoria delle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese in sede di interrogatorio formale dal notaio, allorché questi aveva dichiarato di aver perso l'originale della scheda testamentaria, consegnatagli dallo stesso testatore, ed ancora esistente alla data dell'8.10.2015, allorché si era recato presso l'abitazione del testatore per prendere in consegna un ulteriore codicillo integrativo datato 4.10.2015, scheda testamentaria identica alla fotocopia che era stata poi oggetto di pubblicazione in epoca antecedente all'introduzione del giudizio, ed alla quale il codicillo del 4.10.2015 faceva generico riferimento. Tale prova, che poteva essere data con ogni mezzo, dimostrava l'esistenza del testamento olografo al momento della morte del testatore, ovvero che esso, pur scomparso prima della morte del testatore, era stato distrutto da un terzo, o era andato perduto fortuitamente, o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore, ovvero ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute (Cass. n.22191/2020). Avverso la suddetta sentenza il fratello del de cuius proponeva ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, esaminati dalla Corte congiuntamente perché inerenti alla motivazione addotta ed alle prove utilizzate dalla Corte d'Appello per ritenere superata la presunzione di revoca del testamento olografo prevista dall'art. 684 c.c., la cui copia è stata fatta poi oggetto di pubblicazione da parte del notaio. La questione La questione posta all’attenzione della Suprema Corte concerne principalmente la configurabilità di un’ipotesi di revoca del testamento ex art. 684 c.c. in caso di smarrimento da parte del terzo dell’originale del testamento olografo, nonché, in subordine, la validità di una scheda testamentaria che risulti da una copia di un originale non rinvenuto. Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso cassando l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte d'Appello in diversa composizione, si fonda sulla constatazione che, essendo stata affermata l'esistenza, prima della morte del testatore, dell'originale del testamento olografo, poi pubblicato in copia dal notaio, e non essendo stato reperito tale originale, operava senz'altro la presunzione di revoca di quel testamento prevista dall'art. 684 c.c., non superata, nel caso di specie, dalla prova contraria. Nel decidere in tal senso, essa richiama i principi di legittimità precedentemente teorizzati (Cass. sent. n. 22191/2020): a) l'irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; b) la prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova dell'esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso; c) è ammessa anche la prova che la distruzione dell'olografo da parte del testatore non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute; d) in presenza di una copia informale dell'olografo, il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca; e) ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell'art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., sui contratti. È quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento. La conclusione cui giunge la Cassazione nel riesaminare il materiale probatorio acquisito nei precedenti gradi di giudizio consiste nel ritenere non raggiunta la prova contraria alla presunzione di revoca del testamento sancita dall'art. 684 c.c. Nella specie, tale valore probatorio non può, per la Corte, essere attribuito alle firme che il testatore avrebbe apposto sulle pagine della copia oggetto di pubblicazione per attestarne la conformità all'originale, che non sono state fatte oggetto di alcuna verifica e non presuppongono necessariamente che l'originale sia andato smarrito, risultando ben possibile che il de cuius abbia, per generica cautela, deciso di lasciare una copia del testamento olografo nella disponibilità della beneficiaria, a prescindere dalla perdita dell'originale. Sul piano formale essa ritiene che i requisiti dell'autografia e della data del testamento olografo richiesti dalla legge non potevano essere surrogati da un'attestazione di conformità della copia all'originale asseritamente proveniente dallo stesso testatore, quasi che si trattasse di un pubblico ufficiale abilitato ad attribuire pubblica fede agli atti autenticati. Nemmeno i codicilli integrativi del testatore, contenenti un generico riferimento al testamento olografo, potevano dimostrare la specifica esistenza e il successivo smarrimento di un testamento olografo di contenuto conforme alla copia oggetto di pubblicazione notarile. Quanto alle dichiarazioni rese in giudizio dal notaio, la Corte distingue le dichiarazioni riguardanti lo smarrimento del testamento che, costituendo un fatto sfavorevole al dichiarante rispetto alle richieste risarcitorie contro di lui avanzate, presentano valore confessorio, dalle dichiarazioni in ordine alla esistenza dell'originale del testamento e alla conformità allo stesso della copia oggetto di pubblicazione che, non essendo fatti sfavorevoli al notaio, ma destinati ad incidere sulla domanda di nullità del testamento, non presentano il valore di confessione e quindi di prova legale ai sensi dell'art. 2733 c.c. Osservazioni La comprensione e la soluzione della fattispecie oggetto di giudizio procedono attraverso la disanima di due differenti problematiche, tra loro subordinate. In primo luogo, la configurabilità, nel caso di specie, di una revoca del testamento ex art. 684 c.c. e, solo in caso negativo, la validità di una scheda testamentaria che risulti da una copia di un originale non rinvenuto. Il testatore che ha disposto mortis causa delle proprie sostanze può in qualsiasi momento revocare o mutare le disposizioni testamentarie; la revoca può essere espressa o tacita. La revoca tacita comprende quattro figure: il testamento posteriore, la distruzione del testamento olografo, il ritiro del testamento segreto e, infine, l'alienazione o trasformazione della cosa legata. L'art. 684 c.c. stabilisce che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo. Il legislatore, dopo aver individuato le condotte cui ricollegare in via presuntiva la volontà di revoca, stabilisce che per vincere tale presunzione è necessario offrire la prova dell'esistenza del testamento al momento dell'apertura della successione, essendo la sua irreperibilità causata dal fatto altrui, o che la distruzione da parte del testatore sia avvenuta senza volontà di revoca (Cass. n. 3286/1975). Parte della dottrina ritiene che i comportamenti previsti dall'art. 684 c.c. abbiano carattere tassativo, sicché non costituirebbero revoca altri comportamenti, mentre la giurisprudenza ha affermato che la tassatività delle ipotesi di revoca del testamento olografo, previste dall'art. 684 c.c., non si estenderebbe alle modalità empiriche con cui ciascuna di esse - distruzione, lacerazione o cancellazione - può essere realizzata, attesa la molteplicità e diversità dei mezzi atti a conseguire lo stesso risultato. Per la fattispecie che qui interessa, sebbene si tratti di comportamenti ritenuti tassativi, la dottrina e la giurisprudenza assimilano lo smarrimento della scheda alla distruzione, in quanto, in entrambi i casi vi è una mancanza nella realtà fenomenica del modo della manifestazione (Cass. n. 952/1967), precisando che la suddetta equiparazione non emerge dal dato legislativo, non essendo lo smarrimento della scheda testamentaria disciplinato in modo specifico dall'art. 684 c.c. La decisione in commento riguarda il mancato rinvenimento del testamento olografo originale, con pubblicazione, da parte del notaio di una copia fotostatica dell'originale. Poiché il mancato reperimento dell'originale del testamento porta a presumere che il de cuius abbia revocato il testamento distruggendolo deliberatamente, per vincere tale presunzione e avvalersi ugualmente del testamento andato smarrito e di cui è stato prodotto in giudizio solo la copia, è necessario fornire la prova dell'esistenza della scheda testamentaria al momento dell'apertura della successione (Cass. n. 3286/1975) e ricostruirne il contenuto conforme all'originale, in quanto “la copia, ancorché fedele all'originale, non può superare questo limite”. Si ritiene parimenti vero, per la dottrina e la giurisprudenza, che la revoca del testamento può essere esclusa anche ove la distruzione (e/o smarrimento) sia antecedente all'apertura della successione e questa sia imputabile al terzo ovvero, pur imputabile all'autore del negozio, sia assente l'animus revocandi. In pratica, occorre dimostrare che lo smarrimento non è dovuto alla distruzione del testamento da parte del de cuius e, quindi, non è ricollegabile ad una sua volontà di revoca. La prova, sussistendo un principio di prova per iscritto, costituita dalla copia fotostatica, può essere data anche mediante testimoni, ai sensi degli artt. 2724, n. 3 e 2725 c.c. (Cass. n. 17237/2011). La problematica si incentra, allora, sul raggiungimento della prova contraria alla presunzione di revoca del testamento olografo. Secondo gli orientamenti di legittimità richiamati dalla stessa Corte di cassazione la prova contraria può essere data, anche per presunzioni, provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso. Nel caso di specie, è la stessa Corte ad attribuire alle dichiarazioni del notaio riguardanti lo smarrimento del testamento, in quanto sfavorevoli al dichiarante rispetto alle richieste risarcitorie contro di lui avanzate, pieno valore confessorio. Lo smarrimento del testamento imputabile al terzo (in questo caso al notaio depositario fiduciario della scheda), non essendo opera del testatore, avrebbe dovuto escludere, per ciò stesso, la presenza di una volontà negoziale revocatoria da parte dell'autore ai sensi dell'art. 684 c.c. Risolta la prima questione nel senso della non sussistenza di un negozio di revoca del testamento, l'attenzione dovrebbe essere diretta alla ricostruzione della volontà testamentaria. Se, infatti, come nel caso di specie, lo smarrimento della scheda ad opera del terzo non è tale da comportare la revoca del negozio testamentario, sorge il problema della prova del contenuto delle ultime volontà della de cuius al fine di potervi dare attuazione. Com'è noto, il codice civile richiede perché la volontà testamentaria sia validamente estrinsecata che il testatore utilizzi una delle tipiche forme espressamente e tassativamente stabilite dagli artt. 601 e segg. c.c. Ai sensi dell'art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La prima e principale caratteristica del testamento olografo è, quindi, l'olografia, ossia la necessità che esso sia scritto interamente a mano “di proprio pugno” dal testatore, di guisa che, esso è nullo ove manchi l'autografia (art. 606 c.c.). La successiva pubblicazione del testamento non incide sulla validità o sull'efficacia del testamento, ma da essa dipende l'esecuzione del testamento stesso, di guisa che il testamento invalido resta tale anche una volta pubblicato. La mancanza dell'autografia o della sottoscrizione rende nullo il testamento così come previsto dall'art. 606, comma 1, c.c. che individua tassativamente le cause di nullità, mentre per la mancanza e l'incompletezza della data il legislatore non individua espressamente alcuna forma di invalidità. La questione ruota, quindi, intorno alla possibilità e, in caso di risposta affermativa, agli eventuali limiti, di una ricostruzione giudiziale di un testamento la cui scheda, come nel caso di specie, non venga prodotta in giudizio. Su tale secondo profilo avrebbe potuto soccorrere il principio enunciato dalla stessa Corte, secondo cui “in presenza di una copia informale dell'olografo, il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca”, che la Corte non ritiene applicabile al caso di specie in ragione dell'asserita insuperata presunzione di revoca del testamento. Allo stesso fatto dichiarato dal notaio, ossia lo smarrimento dell'originale del testamento olografo, viene, infatti, dalla Corte attribuito un differente valore probatorio: confessorio, di prova legale ai sensi dell'art. 2733 c.c., per quanto concerne il giudizio di responsabilità professionale del notaio; non confessorio per quanto concerne l'esistenza dell'originale del testamento olografo e della conformità ad esso della copia fatta oggetto di pubblicazione. Su tale seconda circostanza, ritiene la Corte che i requisiti dell'autografia e della data del testamento olografo richiesti dalla legge non possono essere surrogati da un'attestazione di conformità della copia all'originale asseritamente proveniente dallo stesso testatore, né dalle dichiarazioni rese in giudizio dal notaio, in quanto, non essendo fatti sfavorevoli al notaio, ma destinati ad incidere sulla domanda di nullità del testamento, non potevano avere valore di confessione e quindi di prova legale ai sensi dell'art. 2733 c.c. Ciò detto, mancata la prova in ordine alla esistenza dell'originale del testamento e alla conformità allo stesso della copia oggetto di pubblicazione, la pubblicazione della fotocopia di un originario testamento olografo non presenta i requisiti richiesti dall'art. 602 c.c. per valere come testamento olografo, con conseguente nullità ed inefficacia dello stesso e conseguente apertura della successione legittima del testatore, a prescindere dall'intervenuta successiva pubblicazione dello stesso. Riferimenti G. Capozzi, Succ. e Donaz., a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, I, Milano, 2009 F. Gazzoni, Manuale di diritto Privato, Napoli, 2006 A. T. Premuda, Nota a sentenza Trib. Genova, 19.11.2012, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 5, 1 maggio 2013. Bussole di inquadramento |