Liquidazione in base alla TUN e componenti del danno interessate
27 Marzo 2025
Di seguito si espongono alcuni chiarimenti e riflessioni sul funzionamento e sulla logica "quantitativa" della TUN:
Tali considerazioni troverebbero conferma nel consolidato orientamento della Cassazione, ora ribadito nella sua precisa logica giuridica dalla recente sentenza Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2024, n. 30461: «è principio di diritto consolidato che il danno morale è una voce autonoma di danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia provata una personalizzazione del danno ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo (una ingiuria o una reputazione che determinano sofferenza interiore ma nessuna conseguenza sulla salute). Di conseguenza va ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 cod. ass., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901)». Ne consegue dunque che le variabili di “ danno morale “ previste nella TUN corrisponderebbero di fatto alle variabili di “sofferenza“ connessa agli spetti qualitativi della menomazione ovvero alla reale ”componente esistenziale“ del danno biologico, da modulare in rapporto agli aspetti “intrinseci” della determinata condizione menomativa accertata dal medico legale, rimanendo estranee alla tabella le componenti di danno non patrimoniale “non biologiche” (v. Pedoja–Cieri, Principi e Guida alla Valutazione medico legale della "sofferenza correlata", Edizioni Minerva Medica, 2024). |