Responsabilità civile
RIDARE

Liquidazione in base alla TUN e componenti del danno interessate

27 Marzo 2025

Come funziona la liquidazione in base alla TUN ex art. 138 cod. ass. e quali sono le componenti del danno effettivamente liquidate?

Di seguito si espongono alcuni chiarimenti e riflessioni sul funzionamento e sulla logica "quantitativa" della TUN:

  1. Il punto di partenza di qualsiasi sistema di liquidazione tabellare si basa su un parametro quantitativo rappresentato dalla percentuale di invalidità permanente: tale parametro stabilisce il disvalore funzionale biologico realizzatosi - in un determinato soggetto - a seguito dell'azione lesiva (fisica o psichica) conseguente a fatto illecito. Il parametro in sé considerato, tuttavia, ha solo un significato “convenzionale “in quanto afferisce a variabili di danno anatomo e/o funzionale predeterminate (vedi gli stessi riferimenti dei baremes Medico legali) che non hanno un rapporto “causa-effetto” , né automatico né proporzionale sugli aspetti costitutivi del “danno biologico “ quali previsto dello stesso art. 138 cod. ass.
  2. La logica liquidativa della TUN (come per qualsiasi sistema tabellare) prevede dunque l'individuazione di un parametro risarcitorio “base” che va poi rapportato all'entità del disvalore accertato dal medico legale (grado complessivo di Invalidità permanente), capitalizzato in rapporto all'età del danneggiato rispetto massima aspettativa di vita prevista dalla stessa tabella.
  3. Stabiliti gli aspetti “quantitativi“ del danno alla persona, la TUN deve modulare le  componenti risarcitorie in relazione alle variabilisoggettive“ del danno alla persona  (sofferenza), sempre presenti, che derivano dai differenti aspetti “qualitativi“ della condizione menomativa accertata, restando estranee dal computo del danno tabellare sia le eventuali quote  di “personalizzazione“ sia  le eventuali autonome ricadute dell'illecito patito su differenti interessi costituzionalmente protetti, che non hanno alcun rapporto con il grado di Invalidità permanente accertato in sede medico legale.

Tali considerazioni troverebbero conferma nel consolidato orientamento della Cassazione, ora ribadito nella sua precisa logica giuridica dalla recente sentenza Cass. civ., sez. III,  26 novembre 2024, n. 30461: «è principio di diritto consolidato che il danno morale è una voce autonoma di danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia provata una personalizzazione del danno ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo (una ingiuria o una reputazione che determinano sofferenza interiore ma nessuna conseguenza sulla salute). Di conseguenza va ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 cod. ass., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901)».

Ne consegue dunque che le variabili di “ danno morale “ previste nella TUN corrisponderebbero di fatto alle variabili di “sofferenza“ connessa agli spetti qualitativi della menomazione ovvero alla reale ”componente esistenziale“ del danno biologico, da modulare in rapporto agli aspetti “intrinseci” della determinata condizione menomativa accertata dal medico legale, rimanendo estranee alla tabella le componenti di danno non patrimoniale “non biologiche” (v. Pedoja–Cieri, Principi e Guida alla Valutazione medico legale della "sofferenza correlata", Edizioni Minerva Medica, 2024).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.