Revocatoria fallimentare e prova della scientia decoctionis

La Redazione
10 Febbraio 2017

In tema di azione revocatoria fallimentare, le notizie a mezzo stampa costituiscono elemento idoneo a costituire indizio da cui, assieme ad altri, poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis.

In tema di azione revocatoria fallimentare, le notizie a mezzo stampa costituiscono elemento idoneo a costituire indizio da cui, assieme ad altri, poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis.

Il caso. La Corte di appello accoglieva l'impugnazione proposta da una Snc contro la sentenza del Tribunale con la quale era stata accolta la domanda di inefficacia, proposta da una Spa in amministrazione straordinaria , ai sensi dell'art. 67 l.fall., in ordine ai pagamenti di alcune somme di denaro. Avverso la sentenza della Corte d'appello la Spa proponeva ricorso in cassazione con cui denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e dell'art. 2729 c.c.

Per la conoscenza dello stato d'insolvenza rileva la situazione psicologica del terzo. La conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici ed in quanto tali soggetti a concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c.

L'inesistenza di un dovere di lettura non esclude la diffusione della notizia. L'inesistenza di un dovere di lettura della stampa non esclude, tuttavia, che in concreto, secondo l'id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all'attività d'impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi da quanto essa pubblica, anche per propria utilità, oltre che per curiosità.

La suprema Corte accoglie, pertanto, il ricorso cassando la sentenza impugnata.

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