Tribunale di Roma: ammissibile il reclamo anche se non è telematico

Redazione scientifica
18 Novembre 2016

Il Tribunale di Roma, discostandosi dalla giurisprudenza di merito, ha ritenuto ammissibile un reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. presentato in forma cartacea.

Parte reclamata ha chiesto, in via preliminare, che il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. presentato in forma cartacea presso il Tribunale di Roma venisse dichiarato inammissibile.

Il Collegio, discostandosi dalla giurisprudenza di merito, giudica ammissibile l'introduzione del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. con ricorso in forma cartacea. Il Tribunale, infatti, ritiene che la collegialità dell'organo giudicante rispetto alla monocraticità del giudice di prime cure e la devoluzione ad esso di una disamina successiva e distinta rispetto a quella definita con il provvedimento oggetto di reclamo, siano elementi significativi dell'autonomia di tale ricorso rispetto al procedimento che lo precede.

Inoltre, considerato il carattere meramente eventuale del reclamo, l'ordinanza di primo grado potrebbe ben chiudere in via definitiva il procedimento introdotto con ricorso cautelare, escludendo la natura di atto endoprocedimentale del ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c..

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