Avvio della diffusione del deposito telematico presso il Giudice del registro

Redazione scientifica
08 Marzo 2016

Il Ministero della Giustizia ha comunicato l'avvio della diffusione dei depositi telematici dalle Camere di Commercio al giudice del registro. Tra gli atti coinvolti: i ricorsi per le iscrizioni d'ufficio, le iscrizioni atipiche e l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione.

Con la direttiva diffusa il 1 marzo 2016, il Ministero della Giustizia comunica l'avvio del deposito telematico di alcuni atti dalle Camere di Commercio al Giudice del registro.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche tecniche sui sistemi informatici coinvolti e con riferimento alla disponibilità dei Tribunali interessati, il Ministero della Giustizia fornisce alcune indicazioni operative per l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle procedure telematiche che interesserà i Tribunali di Bologna, Catania, Firenze, Milano e Roma. L'esito positivo di questa prima fase permetterà l'estensione delle procedure telematiche a tutti gli uffici sul territorio nazionale.

Con l'istituzione di un flusso telematico per il deposito di atti, comunicazioni e notificazioni, che confluiranno nel fascicolo informatico, il Giudice del registro potrà redigere e depositare telematicamente i propri provvedimenti tramite l'accesso alla “consolle del magistrato”. Il vademecum operativo diffuso dal Ministero indica tra gli indispensabili requisiti tecnici l'iscrizione delle Camere di Commercio al registro Generale degli indirizzi Elettronici del Ministero (ReGIndE) e l'onere di dotarsi di un redattore atti che permetta la creazione della busta elettronica.

Gli atti interessati sono:

- i ricorsi relativi ad omissioni di iscrizioni obbligatorie presso il registro delle imprese ex art. 2190 c.c.;

- i ricorsi per le iscrizioni atipiche di cui all'art. 2191 c.c.;

- i ricorsi per la cancellazione di imprese e società non più operative e per quelle che hanno avviato la fase di liquidazione con il deposito del bilancio finale;

- le memorie autorizzate dal giudice ed altre istanze varie, tra le quali le revoche e rettifiche ex art. 742 c.p.c..

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, il deposito di tali atti potrà avvenire “a valore legale” senza la necessità del deposito cartaceo, essendo sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli obbligatori.

*tratto da www.ilsocietario.it

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