Deposito dei formati di file audio e video
04 Febbraio 2016
È ammissibile il deposito in via telematica di formati di file audio e video? Come procedere?
La normativa regolamentare e tecnica sul Processo Telematico (art. 12 d.m. Giustizia n. 44/2011 e art. 13 Provv. DGSIA 16 aprile 2014) non consente il deposito come allegati di formati diversi da quelli di seguito indicati: .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, .msg, .zip, .rar, .arj. Non è perciò ammesso il deposito dei file video (es. .mpg, .avi, .mp4, .mov) e audio (es. .wav, .mp3, ecc.). Nel caso dei formati audio e video, è ipotizzabile che non siano stati ammessi in ragione delle notevoli dimensioni che spesso essi presentano, il che avrebbe, da un lato, reso sostanzialmente impossibile l'invio a mezzo PEC (stante il limite di 30 MB per ciascuna busta, molto basso in relazione, in particolare, ad un file video), e dall'altro avrebbe implicato notevolissimi stanziamenti di risorse da parte del Ministero, al momento forse ritenuti non sostenibili. Peraltro, dal momento che si tratta di materiale spesso notevolmente rilevante dal punto di vista probatorio, il deposito è senz'altro ammissibile ma unicamente con modalità non telematica. Ciò perché non è possibile la conversione dei medesimi in un formato ammesso, né è possibile estrarre copia cartacea di tali mezzi di prova (donde l'inapplicabilità dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012). Non senza sforzo interpretativo, il fondamento normativo della possibilità di deposito può essere reperito nell'art. 16-bis, comma 8, d.l. n. 179/2012, che, nel quadro delle disposizioni relative all'obbigatorietà del deposito telematico, stabilisce che «il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti».La necessità di uno sforzo interpretativo è data dal fatto che in questo caso, più che di “non funzionalità” dei sistemi, si deve parlare di un vero e proprio limite normativo alla trasmissione in via telematica di certi tipi di documenti informatici. Sembra perciò che l'unica via percorribile sia la formulazione di una preventiva istanza al Giudice volta ad autorizzare la parte al deposito non telematico (ad esempio mediante supporto ottico non riscrivibile, un CD-ROM) di un file in formato non ammesso. Esistono peraltro soluzioni (come ad es. Adobe Acrobat, software proprietario e a pagamento per creare e modificare file in formato PDF), con cui è possibile includere i file audio e video in un PDF: in questo modo sarebbe possibile “ingannare” i sistemi e depositare il file non ammesso. Peraltro tale possibilità tecnica non è esente da rischi in quanto, dal punto di vista giuridico processuale, il deposito (in questa “artificiosa” forma) di un formato di file non ammesso potrebbe prestare il fianco ad un'eccezione di inammissibilità, anche in considerazione del fatto che l'incorporazione in un PDF di un file multimediale potrebbe essere in contrasto con le caratteristiche dello standard “PDF/A” richiesto dalle regole tecniche sulla conservazione di cui al d.P.C.M. 3 dicembre 2013, anch'esse applicabili al PCT.
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