Opposizione allo stato passivo: spetta al curatore la prova della data certa

Redazione scientifica
15 Giugno 2017

È onere della parte interessata a negare la certezza della data allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale del documento informatico.

Il caso. Il Tribunale di Rovigo ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento ritenendo difettasse il requisito della data certa. Infatti, nonostante tale data risultasse dalla marca temporale apposta in sede di digitalizzazione dalla società certificatrice, secondo il Tribunale l'opponente non aveva dimostrato il rispetto, da parte di tale società, delle regole tecniche di cui al d.P.C.M. 30 marzo 2009.

Avverso tale decreto, l'opponente ha presentato ricorso per cassazione.

È onere del curatore fallimentare provare la violazione delle regole tecniche. Secondo la Suprema Corte, è vero che l'art. 20, comma 3, CAD prevede l'opponibilità ai terzi della data e ora del documento informatico solo se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale ma è anche vero che l'accreditamento e la conseguente iscrizione della società certificatrice nell'apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA ex art. 29 CAD comporta necessariamente una presunzione di conformità della sua attività a tali regole.

Deve, pertanto, concludersi che «è onere della parte interessata a negare la certezza della data, e dunque nel giudizio di opposizione allo stato passivo è onere del curatore fallimentare, allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale, al rispetto delle quali l'art. 20, comma 3, CAD subordina l'opponibilità ai terzi della data (e dell'ora) apposta al documento informatico da certificatore accreditato e iscritto nell'elenco di cui all'art. 29, comma 6, CAD (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 179/2016)». Tale allegazione, inoltre, non può essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Rovigo.

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