È la firma elettronica a determinare la valenza giuridica del documento
23 Settembre 2016
Con un documento diffuso il 21 settembre 2016, il Consiglio Nazionale del Notariato ha avuto modo di riportare una disamina di quelle che sono le norme che recano le principali novità di interesse notarile a seguito dell'introduzione nella Gazzetta Ufficiale n. 214/2016 del 13 settembre del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 recante modifiche ed integrazioni al Cad.
La nozione di documento informatico. Innanzitutto, il d.lgs. n. 179/2016 è intervenuto riportando una nuova nozione di «documento informatico», volta a salvaguardare la specificità del documento giuridicamente rilevante rispetto alla documentazione elettronica in generale. Se, infatti, si considera qualsiasi contenuto (dall'immagine, al suono, al testo al video) come possibile oggetto di rappresentazione digitale e quindi trasmissibile in via telematica, non di meno bisogna distinguere tra oggetti che per la loro forza rappresentativa possono essere annoverati tra le prove documentali e quelli che invece rimangono nell'ambito del giuridicamente rilevante. Da qui, è dunque assolutamente opportuno distinguere i documenti informatici giuridicamente rilevanti in: 1) documenti informatici contenenti rappresentazioni e riproduzioni che non si risolvono in un testo grafico che rimangono disciplinati dall'art. 2712 c.c.; 2) documenti informatici contenenti un testo che risultano disciplinati dall'art. 20 CAD se privi di sottoscrizione o dall'art. 21 CAD se sottoscritti con un qualche tipo di firma elettronica.
Forma scritta e firma elettronica. Tra le altre novità introdotte dal d.lgs. n. 179/2016, il Consiglio Nazionale del Notariato analizza anche il tema della forma scritta e della firma elettronica, di cui all'art. 21 CAD. Rimane, come nel testo previgente, la necessità di utilizzare la firma qualificata o digitale per i contratti di cui all'art. 1350, nn. da 1 a 12, c.c. cioè quelli per i quali la forma scritta è richiesta a pena di nullità. All'interno del perimetro della “forma scritta” è in concreto il tipo di firma utilizzato che determina la valenza giuridica del documento. Nel caso di firma elettronica semplice si avrà, però, una sorta di forma scritta “minore”, a cui non si applicherà l'art. 2702 c.c. e che non è sufficiente a concludere contrati per cui essa sia richiesta a pena di nullità.
*fonte www.dirittoegiustizia.it |