Iscrizione a ruolo

Cesare Taraschi
18 Dicembre 2019

L'iscrizione a ruolo è l'atto mediante il quale il cancelliere, nell'esercizio della sua potestà certificativa, attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio cui è addetto.
Inquadramento

L'iscrizione a ruolo è l'atto mediante il quale il cancelliere, nell'esercizio della sua potestà certificativa, attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio cui è addetto.

Nel processo ordinario di cognizione (dove la pendenza della lite è determinata dalla notificazione della citazione e non presuppone alcun contatto con il giudice adito) essa svolge altresì la funzione di investire il giudice della causa, facendo sorgere il suo dovere di provvedere sulla domanda, previa nomina dell'istruttore ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.

In evidenza

L'iscrizione a ruolo è atto del cancelliere, ossia dell'ufficio, e non atto di parte, come invece la nota di iscrizione a ruolo, che costituisce un mero presupposto, per di più non necessario, dell'iscrizione. A volte, tuttavia, sembra che la giurisprudenza abbia operato un'erronea identificazione tra l'iscrizione e la nota, come quando ha sostenuto che l'iscrizione non sarebbe necessaria nel giudizio di cassazione e nei procedimenti che iniziano con ricorso (Cass. civ., n. 3927/79), laddove, in realtà, ciò che può mancare è soltanto la nota (Cass. civ., n. 10291/92, con riguardo ai giudizi di separazione e divorzio; Cass. civ., n. 14061/07, in relazione al giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare).

In particolare, a seguito della costituzione della parte più diligente, il cancelliere procede all'iscrizione della causa sul ruolo generale ed alla contestuale formazione del fascicolo d'ufficio: pur essendo connesse per l'identità del soggetto che le compie e per la loro contemporaneità, tali attività si presentano, però, come autonome ed oggettivamente diverse.

Modalità dell'iscrizione

L'iscrizione a ruolo consiste, precisamente, nell'annotazione degli estremi della causa – parti, oggetto della domanda, procuratore che si costituisce, data della notifica della citazione, udienza di comparizione – sul ruolo generale degli affari contenziosi civili, che è uno dei registri che, a sensi dell'art. 28 disp. att. c.p.c., devono essere tenuti nella cancelleria di ogni tribunale (cfr. art. 13 d.m. n. 264/2000).

Secondo la tesi preferibile, il perfezionamento dell'iscrizione richiede l'ulteriore annotazione delle generalità delle parti nella rubrica alfabetica che correda il ruolo generale ove tenuto su supporto cartaceo, poiché solo in tal modo si consente l'effettiva conoscenza del processo pendente, realizzandosi lo scopo dell'iscrizione (Cipriani, Cerino Canova); tuttavia, la diffusione dei registri informatizzati (cfr. art. 6 d.m. n. 264/2000, nonché d.m. 27.4.2009 recante “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”) ha ridotto notevolmente l'importanza della questione.

Non rilevano, invece, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, le successive annotazioni sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore, le quali, come si evince dall'art. 168-bisc.p.c., presuppongono il compimento di varie attività posteriori all'iscrizione a ruolo (Cerino Canova, Saletti).

Presupposti

Presupposto dell'iscrizione è, in primo luogo, la (valida) costituzione di una delle parti, attesa l'inscindibilità tra costituzione ed iscrizione, desumibile dall'art. 168 c.p.c.

Il cancelliere può, quindi, procedere all'iscrizione a ruolo solo in quanto non sussistano vizi che gli impediscano di ricevere la costituzione (Cerino Canova, Saletti). Spetta, infatti, al cancelliere controllare la regolarità degli atti e dei documenti depositati dalla parte al momento della costituzione, come previsto dall'art. 74, ult. comma, disp. att. c.p.c. Tale controllo è, tuttavia, limitato alla verifica dell'esistenza degli atti menzionati nell'art. 165 c.p.c., dovendosi invece escludere ogni valutazione circa la validità degli atti medesimi, l'osservanza dei termini di costituzione e la verifica della ricorrenza in ciascun documento degli elementi minimi che lo riconducono al tipo formale legalmente prescritto, trattandosi di attività valutativa che appare estranea alle funzioni del cancelliere. In caso di deposito in via telematica rimane il controllo del cancelliere circa la sua regolarità, pur se la verifica deve essere limitata alla presenza di errori cd. FATAL, mentre il rifiuto del deposito non può avvenire in caso di esito positivo dei controlli automatici (Trib. Milano, 23 aprile 2016).

La parte che per prima si costituisce, che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al contestuale pagamento del contributo unificato secondo importi determinati in ragione del valore della causa, valore che deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (artt. 13 e 14 d.P.R. n. 115/02), salvo le esenzioni espressamente previste (art. 10 d.P.R. cit.).

La sanzione dell'irricevibilità degli atti, originariamente stabilita dall'art. 9 l. n. 488/99 per il caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, è stata eliminata dal d.l. n. 28/02. Attualmente si prevede che, entro trenta giorni dal deposito dell'atto in relazione al quale è stata riscontrata l'omissione, l'ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà all'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale dal giorno del deposito dell'atto (artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/02). Inoltre, la mancata dichiarazione del valore della causa nell'atto introduttivo non incide sulla validità dello stesso, ma comporta unicamente una presunzione di appartenenza della causa allo scaglione più alto (cfr. art. 13, comma 6, d.P.R. n. 115/02).

È pacifico che l'iscrizione della causa a ruolo possa essere effettuata dal convenuto, qualora l'attore non vi provveda; in tal caso, va condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine, mentre deve disattendersi l'interpretazione che vorrebbe ammissibile una costituzione del convenuto prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore, ma senza che il cancelliere debba provvedere all'iscrizione a ruolo, dovendo quest'ultimo attendere quella scadenza.

Quest'ultima interpretazione, che vorrebbe prevenire il rischio di una duplice iscrizione a ruolo, non considera, però, che la norma del primo comma dell'art. 168 c.p.c. esige contemporaneità fra prima costituzione ed iscrizione a ruolo (la norma dice “all'atto…”). Inoltre, le norme oggi relative al “costo” del processo, cioè quelle del d.P.R. n. 115/2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato, ricollegano tale contributo all'iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l'iscrizione deve avvenire all'atto della costituzione (Cass. civ., n. 11329/19; Cass. civ.,n. 15123/07).

L'art. 168 c.p.c., quindi, si interpreta nel senso che l'iscrizione della causa a ruolo da parte del convenuto può avvenire sia nel caso in cui la costituzione dell'attore sia del tutto mancata, sia nell'ipotesi in cui sia risultata tardiva.

Inoltre, nel caso in cui l'attore iscriva la causa a ruolo prima della notifica della citazione, si verifica una mera irregolarità che viene sanata dal successivo perfezionamento della notifica stessa, atteso che, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi d'altro canto rilevare che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dall'art. 5, comma 3, l. n. 890/1982 (Cass. civ., n. 28411/18; Cass. civ., n. 8003/12; Cass. civ., n. 13315/99).

Nota di iscrizione a ruolo

La parte che si costituisce per prima deve depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, che costituisce un atto organizzativo del lavoro giudiziario, interno all'ufficio, con la funzione di portare a conoscenza del giudice la causa che dovrà trattare (Cass. civ., n. 4802/01).

Il contenuto della nota è analiticamente disciplinato dall'art. 71 disp. att. c.p.c. e consiste nell'indicazione delle parti (oltre che delle generalità e del codice fiscale, se attribuito, di chi presenta la nota), del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti. La nota va redatta secondo la modulistica standard di cui alla circolare congiunta delle Direzioni Generali dell'Organizzazione Giudiziaria, degli Affari Civili e dell'Ufficio del Responsabile per i Servizi Informativi Automatizzati n. 2 del 2.8.2000, con cui sono stati predisposti differenti modelli per i vari tipi di ruolo, a ciascuno dei quali è allegato un elenco dei possibili oggetti della controversia da indicare nella nota.

La nota, tuttavia, come già anticipato, non è elemento essenziale dell'iscrizione a ruolo, in quanto, da un lato, essa non è richiesta nel procedimento davanti al giudice di pace, in quello in cassazione e nei procedimenti che iniziano con ricorso, mentre, dall'altro, anche laddove è prescritta, non è un presupposto indispensabile dell'iscrizione, che è attività cui il cancelliere deve procedere d'ufficio, indipendentemente da una specifica iniziativa della parte che per prima si costituisce (Cerino Canova).

Sotto altro profilo, si è precisato che la nota in esame non costituisce un'istanza rivolta al cancelliere affinchè iscriva la causa a ruolo, tanto è vero che non è necessaria la sottoscrizione della stessa (Cass. civ., n. 9874/05, nonché Cass. civ., n. 1467/94, secondo cui sulla validità dell'atto introduttivo del giudizio e della costituzione dell'attore non incide il fatto che la nota d'iscrizione a ruolo sia stata sottoscritta da difensore diverso da quello munito di procura ad litem, privo di jus postulandi, in quanto tale nota non richiede come requisito essenziale, secondo il dettato dell'art. 71 disp. att. c.p.c., alcuna sottoscrizione).

Pertanto, le inesattezze o le omissioni in essa contenute non incidono, di per sé, sulla validità dell'iscrizione e della costituzione delle parti, ed anzi la sua stessa mancanza non impedisce al cancelliere di iscrivere la causa a ruolo sulla base degli elementi desumibili dagli atti depositati (Cass. civ., n. 9247/02).

In ogni caso, eventuali nullità della nota verrebbero sanate, ex art. 156, comma 3, c.p.c., dalla sopravvenuta iscrizione a ruolo della causa (Cass. civ., n. 3189/83), fermo restando che, in base al comma 2 del medesimo art. 156 c.p.c., deve comunque ritenersi valida la nota che, per quanto incompleta od erronea in qualcuno dei suoi elementi, consenta una sicura identificazione del rapporto processuale (Cass. civ., n. 4163/15).

Di recente si è ribadito che i vizi dell'iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, non determinano nullità processuali, qualora l'errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale (Cass. civ., n. 25901/16; Cass. civ., n. 13528/09). La nullità in esame risulta, comunque, sanata per raggiungimento dello scopo se tutte le parti si costituiscono tempestivamente (Cass. civ., n. 6439/09; Cass. civ., n. 13163/07). Qualora ciò non avvenga, la nullità dell'iscrizione potrà costituire motivo di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. della parte tardivamente costituitasi e, laddove la costituzione manchi del tutto, comporterà la nullità dell'intero processo per violazione del principio del contraddittorio.

Duplice iscrizione a ruolo della stessa causa

L'art. 168 c.p.c. - applicabile anche ai giudizi avanti al giudice di pace, sia pure tenendo conto che il termine ultimo per la costituzione in essi è unitario per entrambe le parti, identificandosi nella prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 319, comma 1, c.p.c. - presuppone che, in relazione ad una determinata controversia civile, abbia luogo una sola volta l'iscrizione a ruolo, come si desume sia dalla stessa previsione dell'alternativa dell'iscrizione ad iniziativa dell'attore o del convenuto, sia dal disposto del secondo comma di tale norma, là dove prevede la formazione di un unico fascicolo d'ufficio, nel quale devono essere inseriti gli atti processuali (si vedano, inoltre, gli artt. 72 e 73 disp. att. c.p.c.).

Pertanto, se la causa sia già stata iscritta a ruolo dall'attore, l'iscrizione successivamente effettuata su iniziativa del convenuto deve essere considerata non conforme a legge e, qualora le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere, dovrà disporsi la riunione dei giudizi ex art. 273 c.p.c., se entrambi sono ancora pendenti, e procedere ad una declaratoria di nullità della seconda iscrizione a ruolo. Qualora, invece, non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata, atteso che l'unica iscrizione che dà luogo ad un processo regolare è quella effettuata per prima dall'attore, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa (Cass. civ., n. 12161/07; Cass. civ., n. 21349/04; Cass. civ., n. 19775/03; Cass. civ., n. 4376/03).

Se, invece, il secondo processo non è più pendente per essere stato definito con sentenza e tale sentenza è passata in cosa giudicata, il giudice del primo giudizio deve rilevare l'esistenza del giudicato. Ove, ancora, la sentenza sia impugnata e penda il giudizio di impugnazione, è il giudice dell'impugnazione, naturalmente a condizione che sia fatta constare l'esistenza del primo processo, a dover parimenti riconoscere che il processo insorto per effetto della seconda iscrizione a ruolo non può proseguire (Cass. civ., n. 15123/07).

Rimedi avverso il rifiuto di iscrizione a ruolo

Nel caso in cui accerti l'inosservanza delle formalità previste dalla legge, il cancelliere deve rifiutarsi di ricevere la costituzione (Cerino Canova, Saletti); in giurisprudenza si è, invece, ritenuto che il cancelliere dovrebbe limitarsi a menzionare l'irregolarità nell'indice del fascicolo d'ufficio (Cass. civ., n. 4507/06; Cass. civ., n. 12/00; Cass. civ., n. 6709/93), ragion per cui, spettando al cancelliere, in adempimento del suo dovere di controllo, verificare la corrispondenza delle annotazioni contenute nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti ed i documenti prodotti, e di rilevare l'eventuale mancato deposito della procura facendone menzione nella nota e nell'indice del fascicolo d'ufficio, qualora nella nota di iscrizione a ruolo sia stato indicato il rilascio della procura a margine dell'atto introduttivo ed il cancelliere abbia vistato la nota stessa senza alcun'altra indicazione, deve reputarsi che l'originale dell'atto suddetto effettivamente contenesse la procura al momento della costituzione, in mancanza di elementi contrari, emergenti dagli atti processuali, restando irrilevante che né nel fascicolo di parte né in quello d'ufficio del processo sia stato rinvenuto l'originale di tale atto.

Contro il rifiuto del cancelliere è ammesso ricorso ex art. 60 c.p.c. al capo dell'ufficio giudiziario, il quale, se ritiene il rifiuto ingiustificato, potrà fissare al cancelliere un termine entro cui ricevere la costituzione (in tal caso sarà possibile anche esperire un'azione risarcitoria ex artt. 28 Cost. e 2043 c.c., nonchè sporgere denuncia penale per omissione d'atti d'ufficio).

Se, invece, il cancelliere riceve senza riserve gli atti depositati dalla parte, si presume che la costituzione sia regolare (Cass. civ., n. 9921/11; Cass. civ., n. 20817/06). Peraltro, la mancata sottoscrizione da parte del cancelliere dell'indice degli atti e dei documenti allegati al fascicolo di parte non comporta la nullità della costituzione (Cass. civ., n. 6779/81), né preclude, in mancanza di contestazioni della controparte, l'utilizzabilità dei documenti ai fini del giudizio (Cass. civ., n. 4898/07; Cass. civ., n. 434/07).

Iscrizione a ruolo per via telematica

Per effetto delle disposizioni sul cd. processo telematico, la costituzione delle parti e l'iscrizione della causa a ruolo possono avvenire per via telematica. Infatti, l'art. 11 d.m. n. 44/2011 prevede che la nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale; l'art. 13 del medesimo D.M. stabilisce poi che gli atti del processo in forma di documento informatico ed i documenti informatici allegati sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche.

Anche l'art. 83 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/09, fa riferimento alla costituzione per via telematica, dettando disposizioni ad hoc sul conferimento della procura alle liti al difensore che intenda costituirsi per via telematica da parte di soggetto non munito di firma digitale.

Infine, va rammentato il d.l. n. 83/15, conv. in l. n. 132/15, che ha introdotto all'art. 16 d.l. n. 179/12 il comma 1-bis, il quale consente il deposito telematico anche degli atti introduttivi del giudizio, così risolvendo le discrasie createsi nella giurisprudenza di merito in ordine alla validità del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio. In ordine a tale ultima questione, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche nei procedimenti instaurati anteriormente all'introduzione del citato comma 1-bis, il deposito in via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sanata per raggiungimento dello scopo (Cass. civ., n. 9772/16).

Il fascicolo d'ufficio

Contemporaneamente all'iscrizione a ruolo il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale vanno inseriti gli originali degli atti dell'ufficio (ad esclusione del testo integrale delle sentenze, che è conservato in apposito registro) e le copie degli atti di parte (citazione, comparse, memorie, ma non anche i documenti, che sono conservati soltanto nel fascicolo di parte).

L'art. 36 disp. att. c.p.c. contiene le regole generali sul modo in cui il fascicolo deve essere tenuto, stabilendo che ciascun fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto cui è iscritto l'affare e che sulla copertina sono indicati l'ufficio, la sezione ed il giudice incaricato dell'affare, le parti con i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto.

Nel fascicolo d'ufficio vanno poi inseriti i documenti esibiti dal terzo ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e le informazioni fornite per iscritto dalla P.A. ai sensi dell'art. 213 c.p.c. (art. 96 disp. att. c.p.c.).

Per effetto delle disposizioni sul cd. processo telematico, la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio possono avvenire in via informatica. In proposito, l'art. 2, lett. h), d.m. 21.2.2011 definisce il fascicolo informatico come la versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale. La tenuta e la conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo. L'informatizzazione del fascicolo consente alle parti di consultare lo stesso per via telematica, e quindi di poter estrarre gli atti in esso contenuti direttamente dalla propria postazione di lavoro, accedendo all'area riservata del portale dei servizi telematici.

SMARRIMENTO DEL FASCICOLO D'UFFICIO: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

La temporanea assenza del fascicolo d'ufficio non esonera la parte dall'obbligo di osservare il termine perentorio assegnatole dal giudice ex art. 184-bisc.p.c., giacchè il deposito delle istanze istruttorie può essere effettuato in cancelleria con annotazione del cancelliere della mancanza del fascicolo e con la formazione, autorizzata dal giudice, di un fascicolo provvisorio.

Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2006, n. 14752

La mancata formale ricostruzione (a mezzo di decreto del capo dell'ufficio giudiziario competente) del fascicolo d'ufficio andato smarrito non determina la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione espressamente prevista all'uopo dalla legge, ne' costituendo il provvedimento formale, con ordine di ricostruzione, un dato imprescindibile del processo, ma restando all'attività dell'organo giudiziario e delle parti di ovviarvi, purché in soddisfazione delle esigenze anche istruttorie del procedimento.

Cass. civ., sez. II, 6 agosto 1983, n. 5277

In caso di smarrimento del fascicolo d'ufficio e di sua ricostruzione mediante riproduzione degli atti del processo, il compimento delle attività processuali in riferimento al fascicolo ricostruito è idoneo ad assicurare la regolare trattazione del processo ed è escluso che il successivo rinvenimento del fascicolo dia luogo a duplicazione dei giudizi, determinandosi soltanto la necessità di una materiale riunione; in mancanza di questa, peraltro, l'attività svolta in riferimento al processo documentato dal fascicolo ricostruito è validamente svolta ed è idonea ad assicurarne la prosecuzione.

Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10876

In mancanza di reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado il giudice d'appello - salvo il caso che i fatti processuali del giudizio di primo grado siano pacifici - deve concedere un termine per la sua ricostruzione e l'omissione di un tale provvedimento può tradursi in un vizio della sentenza deducibile in sede di impugnazione per cassazione in quanto comportante la menomazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione.

Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2005, n. 19142

Casistica

CASISTICA

In tema di opposizione agli atti esecutivi

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione (Cass. civ., n. 19905/18).

In tema di giudizio di divisione endoesecutivo

Il giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti (Cass. civ., n. 20817/18).

Iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia

L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., n. 7071/19).

Opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Iscrizione a ruolo telematica nel fascicolo della fase monitoria

In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della l. n. 89/2001 - a prescindere dalla questione riguardante l'esistenza all'interno del software di un'opzione specifica per il deposito nel caso di specie -, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex l. n. 89/2001. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico di un atto successivo alla “definizione” della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito - pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una PEC “manuale” da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto - , la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito (Cass. civ., n. 15662/19).

Riferimenti
  • Balena, Duplice iscrizione a ruolo della stessa causa e mancata riunione dei procedimenti, in Foro it., 1980, I, 3040;
  • Boccagna-Caprio, in Codice di Procedura Civile Commentario, diretto da Consolo, VI ed., II tomo, 96 ss;
  • Bonafine, L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie, Napoli, 2017;
  • Bonafine, L'iscrizione a ruolo (dell'espropriazione forzata), in www.ilProcessoCivile.it;
  • Cerino Canova, Dell'introduzione della causa, Comm. Torino, II, 1, Torino 1980;
  • Cipriani, Iscrizione a ruolo, Encl. dir., XXII, Milano 1972;
  • Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, Torino, 2017;
  • Saletti, Iscrizione della causa a ruolo, Encl. giur. it., XVII, Roma 1989;
  • Scarselli, Ancora sul contributo unificato di iscrizione a ruolo, Foro it., 2002, III, 458.
Sommario